Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 ottobre 2000
Gentil.mi Signori,
ho ricevuto una contestazione da parte dei Vigili Urbani di Milano relativamente ad una multa per guida con telefonino.
Sono perplessa in quanto non uso il telefono durante la guida (n.d.r. non possiedo il viva voce) ma soprattutto non capisco come un vigile possa vedere un apparecchio telefonico in uso mentre il conducente guida l'auto.
Posso contestare questa multa a me sconosciuta e se sì qual'è la logica da seguire ?
ho ricevuto una contestazione da parte dei Vigili Urbani di Milano relativamente ad una multa per guida con telefonino.
Sono perplessa in quanto non uso il telefono durante la guida (n.d.r. non possiedo il viva voce) ma soprattutto non capisco come un vigile possa vedere un apparecchio telefonico in uso mentre il conducente guida l'auto.
Posso contestare questa multa a me sconosciuta e se sì qual'è la logica da seguire ?
Risposta ADUC
Limitare la contestazione alla semplice supposizione di un errore da parte dell'agente che potrebbe aver "visto male", di per se' e' un po' poco.
Se l'agente ha rilevato l'infrazione, si presuppone che l'abbia vista. Pertanto, o dimostra l'errore, affermando -con testimonianze- come la sua auto non possa essere stata in tale luogo a quell'ora di quel giorno (che ci sembra piu' facile che dimostrare che lei non stesse telefonando), oppure tenta di contestare il mancato fermo (l'esito non e' ovviamente certo) oppure accetta la contestazione.
Valuti lei.
Nel caso voglia tentare la contestazione, tenga presente quanto segue:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Se l'agente ha rilevato l'infrazione, si presuppone che l'abbia vista. Pertanto, o dimostra l'errore, affermando -con testimonianze- come la sua auto non possa essere stata in tale luogo a quell'ora di quel giorno (che ci sembra piu' facile che dimostrare che lei non stesse telefonando), oppure tenta di contestare il mancato fermo (l'esito non e' ovviamente certo) oppure accetta la contestazione.
Valuti lei.
Nel caso voglia tentare la contestazione, tenga presente quanto segue:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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