Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

11 gennaio 2005
Domanda 11 gennaio 2005
Vorrei sapere se esiste una norma che disciplina la durata del periodo di garanzia nel caso dell'acquisto di un'auto a km.0. Nel mensile "al volante" dello scorso ottobre, erano elencati i requisiti per il contratto d'acquisto di un auto km.0. Il giornale stabiliva che la durata di garanzia per l'acquisto di tale bene era di 2 anni, percio' l'acquirente avrebbe dovuto esigere tale trattamento. Ho acquistato una auto km.0 al FIAT CENTER di Rimini e l'addetto alla contrattazione ha fatto valere una regola aziendale: per le concessionarie Fiat italiane vale la regola dei 2 anni di garanzia, ma non dal momento dell'acquisto, bensi' all'atto dell'immatricolazione. Le auto km.0 sono vetture che le concessionarie si immatricolano per raggiungere obbiettivi economici o di servizio. Percio' mi ritrovo con una vettura da me acquistata a meta' ottobre 2004, immatricolata dal FIAT center di Rimini nel febbraio 2003, la cui garanzia scade nel febbraio 2005 (una quarantina di giorni. A questo si e' aggiunto anche il fatto che la vettura il 15 novembre(un mese dopo l'acquisto) ha avuto problemi d'accensione a freddo. In osservazione all'officina dalla data suddetta, mi e' stato riferito minimo una ventina di volte che la macchina riscontra un problema al cablaggio della centralina elettronica e che la disponibilita' di tale parte, prodotta da altra compagnia non Fiat, non e' attualmente possibile. Vorrei percio' delucidazioni riguardo ai requisiti per l'acquisto di auto km.0 e soprattutto come mai una azienda come la Fiat non riesca a garantire le parti di sostituzione per un autoveicolo che questo anno e' stato venduto nel numero minimo di 150.000 unita'.
Alessandro, da Cervia

Risposta ADUC
non essendo un veicolo nuovo, la garanzia massima di due anni puo' essere ridotta ad uno se cosi' espressamente previsto in contratto. L'offerta "intermedia" di applicare la garanzia contrattuale dall'immatricolazione e' aderente a quanto sopra ed ha senso anche secondo le finalita' di legge, ma solo ove non vada a toccare l'anno minimo garantito dalla normativa. Il punto e' che qui si sta facendo confusione tra garanzie diverse: quella di cui parla ci pare sia la garanzia contrattuale; ma questa non cancella la garanzia di legge prevista dal dlgsl 24/02 che deve esserle prestata non dalla Fiat ma dal venditore specifico per minimo un anno massimo due, e applicabile in caso di (soli) vizi di produzione originaria o comunque occulti. Cio', in caso di acquisto avvenuto come consumatore, altrimenti, vizi occulti a parte, valgono i soli termini di contratto.
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