Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 ottobre 2000
Domanda 22 ottobre 2000
La notte del 29 luglio alle ore 23.40 percorrevo una strada a doppio senso di marcia nel Comune di Campoformido (UD), improvvisamente ho visto un persona attraversare la strada da sinistra verso destra, ho preso paura ed ho inchiodato le ruote, questa persona è subito rientrata sulla sinistra della strada, ho mollato i freni ed ho proseguito. Ai primi di settembre mi vedo recapitare un verbale di contestazione come segue:
Il conducente del veicolo di cui sopra, circolava ad una velocità di km/h 89, eccedendo, considerata la percentuale di tolleranza prevista dall'art. 345 del reg., di km/h 34 il limite massimo stabilito dall'ente proprietario della strada in km/h 50, inoltre nonostante fosse stato invitato a fermarsi con l'apposito distintivo del corpo e ripetuti e prolungati trilli di fischietto il conducente volgeva lo sguardo verso i verbalizzanti, allontanandosi aumentando la velocità. La velocità rilevata con strumento telelaser lti 20.20 matr. 013149 omologato dal ministero ll.pp. con d.m. 4199/97 e 6025/98 in nostra dotazione, la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso. Distanza di rilevamento mt. 111.
Data del verbale 28 agosto 2000
Vi chiedo:
1) Per farsi riconoscere di notte, i vigili urbani non dovrebbero indossare il cappello, impugnare una paletta e forse utilizzare parte degli indumenti fluorescenti per farsi riconoscere. Non possono pretendere che un cittadino capisca che loro sono dei vigili semplicemente perché indossano una camicia bianca con maniche corte?
2) Quando effettuano rilevazioni con il telelaser non dovrebbero mettersi in condizione di fermare il veicolo, quindi non solo con la corretta divisa ma anche nello stesso senso di marcia del veicolo ed in una posizione dove li si possa vedere?
3) In fine loro dichiarano di aver fatto ripetuti e prolungati trilli, io e mia moglie, seduta al mio fianco non abbiamo sentito neanche il lontano barlume di un trillo di fischietto.
Cosa mi consigliate di fare.

Risposta ADUC
Lei ha perfettamente ragione e le sue contestazioni sono giuste. In particolar modo, mentre per l'abbigliamento potrebbe essersi ingannato, e' innegabile il fatto che la pattuglia si trovasse sul lato opposto della strada, cosa assolutamente contestabile. Il suo problema e' dimostrare cio' che sostiene, e la testimonianza di sua moglie, essendo parente, e' relativa. Se vuole contestare la mancanza di fermo, da parte di una pattuglia proprio a questo adibita, nonche' far presente le ulteriori contestazioni, puo' farlo. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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