Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 dicembre 2004
La garanzia prevista dal D. Lgs. 24/2002 consente in caso di difetto del bene di rivolgersi al venditore per chiedere, a seconda dei casi, la sua riparazione o sostituzione. In caso di riparazione spesso il venditore si limita a fornire all'acquirente l'indirizzo del centro di assistenza piu' vicino. E' un comportamento legittimo o invece esiste un vero e proprio obbligo per il venditore di ritirare il bene e inviarlo al centro di assistenza?
Stefano, da Pistoia
Stefano, da Pistoia
Risposta ADUC
la legge 24/2002 e' quella che responsabilizza il RIVENDITORE per due anni per eventuali vizi originari, che potrebbe essere anche il suo caso. Questa garanzia e' aggiuntiva rispetto a quella del PRODUTTORE. se lei sceglie di avvalersi della garanzia del RIVENDITORE e a lui che deve consegnare il prodotto difettoso. Glielo ricordi al venditore, aggiungendo che la stessa legge presuppone che nei PRIMI SEI MESI dall'acquisto il vizio e' esistente, salva dimostrazione contraria da parte del venditore stesso e in maniera ufficiale. Se non dovesse sentir ragioni, invii a questo commerciante una raccomandata A/R in cui presenta la sua richiesta di RIPARAZIONE o SOSTITUZIONE o RIMBORSO DEI SOLDI, chiedendo che sia esaudita entro 15 giorni dal ricevimento della stessa raccomandata, minacciando in alternativa le vie legali. Se non dovesse risponderle o lo facesse in modo per lei non esaustivo, si rivolga al giudice di pace (fino a 500 euro si sta in giudizio senza spese e senza avvocato).
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