Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 dicembre 2004
Domanda 17 dicembre 2004
Il giorno 26/11 sono stato fermato dalla Polizia locale che mi ha ritirato la patente per l'infrazione art. 142 c.d.s. velocita' di 120Km/h contro un limite di 70 misurata con telelaser LTI 20-20 a distanza di 384 m. A distanza di 18 gg non mi e' ancora stato notificato il periodo di sospensione nonostante la polizia mi abbia detto che sarebbe stato questione di una settimana. Io nel frattempo dopo aver consultato il vostro sito e dopo aver chiesto parere ad un agente di polizia di mia conoscenza ho ritenuto di provare a fare ricorso al giudice di pace, in quanto al momento del fermo non mi e' stata fornita alcuna prova (ne visione del telelaser ne scontrino) e vi era inoltre una condizione di traffico intensissima, il quale a distanza di 9gg non ha ancora esaminato la mia richiesta. Vi chiedo gentilmente di rispondere alle seguenti mie incertezze: - Pensate abbia agito correttamente facendo ricorso?
- Il termine dei 20gg per la notifica comprende il giorno in cui e stato fatto l'accertamento?
- Con Il modello di telelaser LTI 20-20 vi e' obbligo di emissione di scontrino?
- Il ricorso da me presentato blocca il periodo suddetto dei 20gg?
- Un eventuale mia richiesta di restituzione patente alla prefettura per scaduti termini (20gg) puo' essere presentata via posta?
Grazie e saluti.
Giovanni, da Cremona.

Risposta ADUC
riteniamo che lo scontrino le possa agevolmente essere fatto visionare, pertanto questo non ci parrebbe un elemento particolarmente significativo. Lo scontrino infatti sara' stato sicuramente emesso. Il termine di emissione decorre dall'identificazione, ma concerne appunto l'emissione dell'atto, non la notifica. Occorrerebbe quindi che al ventunesimo giorno si recasse in Prefettura presentando una domanda di rilascio ove manchi la conferma della sospensione. Le sconsigliamo di inoltrarla via posta, in quanto -detto sinceramente - e' piu' difficile verificare l'effettiva mancanza di emissione nei termini. Il ricorso puo' bloccare gli effetti delle sanzioni, solo in caso il giudice espressamente lo confermi e lo consenta.
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