Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 ottobre 2000
Domanda 18 ottobre 2000
Postalesio 17/10/2000
Per prima cosa volevo complimentarmi per aver ideato un sito cosi' utile, ed interessante per noi utenti.
Allora, in data 06/10/2000 mi e' stata notificata una contravvenzione di L. 242.400 per violazione dell'articolo 142/8, del Codice della strada, per aver superato di 37Km/h il limite massimo di velocita' di 50Km/h (accertata dalla Polizia Stradale). Accertato con AUTOVELOX MOD. 104/C2. Non mi hanno contestato immediatamente la violazione per il seguente motivo: l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (ART.384 LETTERA DEL REGOLAMENTO).
Volevo chiedervi se era possibile fare ricorso, visto la sentenza n.10.107/2000 ed anche la n.521/2000 (che rispecchia la mia contravvenzione) da voi pubblicate. E con quale modalita va fatta? E se e' possibile fare lo stesso ricorso in piu' persone, visto che nel mio paese dovrebbero essere piu' di 10 persone ad avere ricevuto la stessa contravvenzione.
Sono stato anche alla Sezione polizia Stradale di Sondrio, ufficio verbali, dove ho potuto visionare la foto, pero' non me l'hanno lasciata. E una cosa legittima? Mi hanno anche consigliato se volevo fare ricorso, di farlo al GIUDICE DI PACE, e non al Prefetto, perche' tutti quelli fatti hanno avuto un raddoppiamento dell'ammenda.
Per fare ricorso bisogna gia' avere pagato la contravvenzione?

Risposta ADUC
Innanzitutto prego. Se vuole tentare -facendo presente che sara' poi il giudice a valutare nel caso specifico l'opportunita' di omettere il fermo immediato- il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice. Naturalmente, tutti coloro che hanno ricevuto la contravvenzione potranno tentare il ricorso.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa. Si sconsiglia il prefetto poiche' e' piu' probabile che lo rifiuti, con la conseguenza di avere raddoppiata la sanzione (cosa che invece non accade in caso di rifiuto da parte del giudice). Tuttavia, e' anche vero che contro il rifiuto prefettizio sia possibile ricorrere -entro 30 gg- al Giuidice di Pace e se poi anche lui conferma l'esito del Prefetto, la sanzione raddoppiata rimane.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace. Le foto devono essere mostrate alla persona interessata -mostrarle va bene, non pretenderle poiche' queste restano presso di loro- Quindi, al suo ricorso potrebbe aggiungere anche questa contestazione. Se lei paga la sanzione prima di fare ricorso ne consegue che: da una parte significherebbe accettare il verbale, dall'altra -in caso di annullamento dello stesso- non avere piu' il rimborso della somma versata.
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