Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 dicembre 2004
Domanda 14 dicembre 2004
L'impresa edile che svolgeva i lavori di rifacimento del tetto del mio condominio (io abito all'ultimo piano) ha determinato, per sua negligenza, gravi danni al mio appartamento. In pratica, ha lasciato il tetto scoperto per un tempo eccessivo e la pioggia ha provocato i danni. Il perito dell'assicurazione ha riconosciuto l'entita' del danno, trasmettendo la perizia al liquidatore. Quest'ultimo, in un primo momento mi ha assicurato una buona conclusione della vicenda. Subito dopo, pero', mi ha fatto sapere che non mi avrebbe potuto pagare. Infatti, a sua detta, avrebbe bisogno del libro - paga dell'impresa edile relativo al periodo in cui ha svolto i lavori (per la determinazione del premio, almeno cosi' pare). L'impresa, da parte sua, non avrebbe nemmeno risposto alla richiesta del liquidatore. Il liquidatore ha ingiunto alla ditta di consegnargli i libri paga entro 15 giorni, al termine dei quali la compagnia assicurativa declinera' il proprio intervento assicurativo. Il contenzioso tra assicurazione e impresa edile mi esclude completamente, ponendomi in una condizione di totale impotenza. L'assicurazione ha il diritto di risolvere il suo rapporto con l'impresa, visto che questa decisione danneggerebbe unicamente una terza persona, e cioe' me? Posso almeno pretendere che l'assicurazione non ponga un termine cosi' ristretto e rigido (15 giorni?). Oltretutto, senza voler minimamente dubitare della correttezza dell'assicurazione, mi sembra strano che possa essere consentito un simile "svincolo" dell'assicurazione stessa: in teoria, infatti, basterebbe che assicurazione e impresa edile si mettessero d'accordo sotto banco. L'impresa non manda i libri paga e l'assicurazione non paga... possibile? Infine, purtroppo ogni speranza di rivalsa nei confronti dell'impresa e' vana. So gia' che essa naviga in pessime acque e che il titolare non ha alcuna proprieta' personale. Vi ringrazio per i suggerimenti.
Rolando, da Cascina/Pisa

Risposta ADUC
il problema e' che quanto accade tra assicurazione e costruttore, a lei non riguarda, e la sua controparte e' il costruttore. Per evitare che l'unica vittima sul campo sia lei (anche per l'ipotesi da lei paventata...), invii subito al costruttore una raccomandata A/R in cui fa presente il ritardo accumulato nel risarcimento per sua inadempienza con la propria assicurazione, e intima di versarle il dovuto entro 15 giorni dalla ricezione, altrimenti si rivolgera' in giudizio. Passato infruttuosamente il tempo dato, si rivolga al giudice di pace se e' per importi fino a 2500 euro.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →