Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 dicembre 2004
Vorrei sapere se e' possibile chiedere l'annullamento di una delle due multe ricevute per posta tramite raccomandata, e non contestate immediatamente, attribuitami in entrambe i casi per la medesima violazione, nel medesimo punto ma in date diverse. La prima e' relativa al 19 luglio 2004 e mi e' stata notificata l'11 novembre 2004. La seconda e' relativa al 5 ottobre 2004 e mi e' stata notificata il 29 novembre 2004. Mi si contesta cosi' una velocita' di km/h 77 (71 nella seconda multa) superando di km/h 22 (e 16 nella seconda multa) il limite stabilito in km/h 50. Velocita' rilevata con appar. Velomatic 512 (numero di matricola riportato ecc. ecc.). La mia richiesta trova ragione di esistere dal momento che, essendomi stata recapitata la prima notifica in data successiva alla rilevazione della seconda violazione sempre con la stessa modalita', non mi e' stata data la possibilita' di controllare che effettivamente in quel punto della strada da me, presumo, percorso due volte, c'e' un limite di velocita' ben visibile alla vista e quant'altro. Pertanto, se avessi ricevuto la prima notifica in data anteriore alla rilevazione della seconda violazione, mi sarei ben guardata dal ripetere la medesima violazione, visto l'ammontare oneroso de totale delle due multe! E come se non bastasse, vista la decurtazione di ben quattro punti! In attesa di un consiglio da parte vostra, ringrazio fin da ora e porgo i migliori saluti.
Irene, da Civitavecchia
Irene, da Civitavecchia
Risposta ADUC
la motivazione addotta da lei non ha senso alcuno. La sanzione le viene comminata in quanto non rispetta i limiti di velocita', non perche' non ha ricevuto una multa precedente e quindi -a seguito di sanzione- non ha verificato. L'onere di rispettare limiti e leggi deriva dalla presenza degli stessi e non dall'aver gia' subito una contravvenzione con conseguente supposto obbligo di verifica solo a quel punto. Si tolga dalla testa questo ragionamento, perche' non e' il caso di farsi prendere dalla tentazione di farlo davanti ad un giudice, per evitare un impatto psicologico negativo sullo stesso (in quanto, checche' se ne possa dire, anche i giudici sono esseri umani e le loro valutazioni rimangono anche legate alle impressioni soggettive che ricevono. Fare un ragionamento del genere, giuridicamente insensato, potrebbe infatti comportare immediata chiusura mentale nei suoi riguardi). Le diciamo questo, in quanto la possibilita' di ricorrere l'avra': infatti, secondo la recente circolare del Ministero dei Trasporti, in caso di autovelox fissi sarebbe stato necessario varare una nuova omologazione, affinche' gli stessi possano operare anche in assenza di agente. Motivo per cui, sino a che non saranno varate omologazioni ad hoc, si ritiene necessario che il rilievo avvenga solo avanti alla presenza di un agente. Poiche' questo si suppone manchi, puo' contestare. Inoltre, puo' comunque contestare di per se' la mancanza del fermo immediato. L'unica cosa che deve evitare di dire e' la tesi di essere legata al rispetto di un limite solo a fronte del ricevimento di una multa precedente, facendo discendere da cio' la contestabilita' della seconda.
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