Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 ottobre 2000
Domanda 15 ottobre 2000
Sono un automobilista di Vicenza e da poco mi e’ stata ritirata la patente per eccesso di velocita’, oltre i 40 Km ora in autostrada. Sono stato fermato dalla pattuglia che era in appoggio a quella che ha rilevato la velocita’ con il telelaser. Sono convinto, anche se impossibile da dimostrare, che la mia velocita’ nel momento della rilevazione 346 metri prima della pistola telelaser era abbondantemente al di sotto di quella contestata dalla pattuglia mostrandomi il display del telelaser 4/5 minuti dopo essere stato fermato.
Ci sono gli estremi per un eventuale ricorso?
Ho saputo che in commercio ci sono delle apparecchiature per disturbare il raggio laser che regole/leggi ci sono se si utilizzano tali protezione per (legittima difesa)?
Il telelaser rileva sempre la velocita’ esatta?

Risposta ADUC
Trattandosi di violazioni di una norma, un'eventuale apparecchiatura (ormai dichiarata fuorilegge) non potrebbe essere una "legittima difesa": diciamo che il termine non e' adeguato. Comunque questi apparecchi non sono piu' consentiti.
Riteniamo che non abbia modo per contestare la correttezza del rilievo, e quindi il fatto che il rilievo le sia stato mostrato dopo 5 minuti.
Cio' che invece potrebbe contestare e' la legittimita' del Telelaser in se stesso. L'apparecchio rende necessario un intervento manuale da parte dell'agente, venendo cosi' meno all'esigenza di oggettivita' richiesta dalle indicazioni contenute nel Regolamento del CdS in merito alle apparecchiature di rilievo: l'intervento manuale rende aleatorio il rilievo.
Ad ogni modo, e' il giudice a valutare il caso: non c'e' certezza nell'esito, e' un tentativo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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