Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 ottobre 2000
Domanda 13 ottobre 2000
Mi e’ giunta pochi giorni fa una contravvenzione fattami circa due mesi fa (22/07/2000).L'infrazione e’: "non indossava il casco alla guida del ciclomotore". Sono una persona scrupolosa ma cio’ non toglie che abbia potuto ,comunque ,dimenticare ed essere in torto, pero’ quello che mi chiedo e’ possibile contestare la mancanza del fermo immediato? Come posso agire se esiste una legge che mi permette di farlo? Vi ringrazio...

Risposta ADUC
Teoricamente potrebbe tentare: in concreto, e' piu' difficile in altri casi -rispetto all'autovelox- dimostrare l'illegittimita' del mancato fermo.
Volendo pero' provare, si ricordi quanto segue:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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