Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 ottobre 2000
Domanda 13 ottobre 2000
Cara Aduc, ricevo regolarmente il notiziario telematico, strumento ormai indispensabile per il cittadino vessato che intenda perlomeno di riappropriarsi della propria dignita'.
Vengo al fatto:
ho ricevuto ieri la notifica, da parte del Comune di Ponbtedera, di una multa di £ 621.600 in violazione dell'art. 142/9 del Codice della Strada rilevata in localita' La Rotta sulla Superstrada FI-PI-LI, nel tratto cioe' dove il limite di velocita' e' di 60 Km. orari !!!.
L'infrazione e' stata rilevata con apparecchio Velomatic 512 (Velomatic 103 B);
Motivo della mancata contestazione nell'imediatezza della violazione: "perche' essa violazione e' stata accertata dopo il passaggio del veicolo. Inoltre, l'assenza di piazzole di sosta nelle immediate vicinanze della postazione e della corsia di emergenza non consente di procedere al fermo dei veicoli senza produrre pericolo per la circolazione".
Ultima cosa: il verbale e' firmato da due Agenti ma quando e' stata rilevati l'infrazione, mi ricordo benissimo che era presente soltanto un Agente intento a leggere qualcosa seduto sul guardrail.
Vorrei sapere se, stante quanto sopra riportato, posso procedere al ricorso presso il Giudice di Pace di Pontedera (che ha la sua sede presso quel Comune).
Grazie per la preziosa collaborazione.

Risposta ADUC
E' difficile dimostrare che l'agente fosse uno e non due (e comunque da un certo punto di vista costituisce quasi un'aggravante, visto che in tal modo e' ancora piu' palese la possibilita' di suddividersi i compiti per tentare il fermo immediato), mentre il resto e' contestabile.
L'esito non e' scontato -il giudice valutera' il caso specifico- pero' anche sostenere l'assenza di piazzole (cosa non veritiera, perche' potrebbero disporsi in modo da raggiungere un punto dove le piazzole ci sono) puo' rappresentare un punto a favore della contestazione.
Volendo tentare, si ricordi i seguenti punti:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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