Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 ottobre 2000
Ciao. ..ecco il mio problema.
Mi e' arrivata a casa una multa per eccesso di velocita' perche' andavo ad 82km/h (si e' vero!!!) su un tratto della SUPERSTRADA che collega MALPENSA all'autostrada dei laghi..(4 corsie, 2 per ogni senso di marcia!!!! lontanissima dai centri abitati) in un tratto in cui il limite era fissato a 40km/h (una doppia curva poco prima di immettersi in autostrada).
Mi chiedono 615.000lire!!!!!!...tra l'altro un terzo del mio stipendio!!!.....Ovviamente la multa mi e' arrivata a casa... perche' quel 21 agosto in cui 'avrei' contravvenuto... di polizia io non ne ho vista......
Cosa posso fare..visto che i soldi non li ho e non fanno manco rateizzazioni?
Aspetto fiducioso una vostra risposta...
Mi e' arrivata a casa una multa per eccesso di velocita' perche' andavo ad 82km/h (si e' vero!!!) su un tratto della SUPERSTRADA che collega MALPENSA all'autostrada dei laghi..(4 corsie, 2 per ogni senso di marcia!!!! lontanissima dai centri abitati) in un tratto in cui il limite era fissato a 40km/h (una doppia curva poco prima di immettersi in autostrada).
Mi chiedono 615.000lire!!!!!!...tra l'altro un terzo del mio stipendio!!!.....Ovviamente la multa mi e' arrivata a casa... perche' quel 21 agosto in cui 'avrei' contravvenuto... di polizia io non ne ho vista......
Cosa posso fare..visto che i soldi non li ho e non fanno manco rateizzazioni?
Aspetto fiducioso una vostra risposta...
Risposta ADUC
Puo' fare un tentativo di ricorso per contestare la mancanza di fermo immediato: sara' poi il Giudice a valutare il caso specifico. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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