Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 novembre 2004
Domanda 21 novembre 2004
Cara Aduc, a Natale del 2003 mia madre ebbe un sinistro ed il danneggiante, con l'inganno, la convinse a compilare un CID. In questo dichiarava che la colpa era della controparte che, aprendo lo sportello della propria auto senza accertarsi che in quell'istante non stesse transitando alcun veicolo, danneggiava la fiancata dell'auto di mia madre. Il danneggiante dichiarava successivamente che fosse successo proprio il contrario, sostenendo di aver talmente tanto danno, che si sarebbe reso necessario sostituire l'intero sportello. L'assicurazione SARA (quella di mia madre) sosteneva l'incomprensibilita' di un CID siffatto e suggeriva di rivolgersi ad un legale per dimostrare le nostre ragioni. Entro dicembre il nostro legale tramite lettera raccomandata chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, presentando la dichiarazione testimoniale di 2 persone che avevano assistito all'incidente. Alla fine di marzo del 2004, senza alcuna comunicazione la compagnia del danneggiante (SAI FONDIARIA) risarciva quest'ultimo per ¤ 993,00, chiedendo a SARA il rimborso ad agosto. A settembre mia madre si ritrovava il malus applicato in polizza e, dalla 10ma classe scivolava in 14ma, con un raddoppio netto del premio. L'udienza per il risarcimento danni era fissata in data 5 novembre 2004 e la SAI FONDIARIA chiedeva una transazione a ottobre, liquidando a mia madre la cifra richiesta + le spese dell'avvocato. Ora la SARA si rifiuta di eliminare il malus dalla polizza in corso, come ci dobbiamo comportare?
Maria, da Sassari

Risposta ADUC
un Cid contenente versioni discordi, non e' un Cid e quindi non puo' essere fatto valere. Se non c'e' accordo, non puo' esserci Cid e quindi il pagamento deve avvenire da parte dell'assicurazione di parte avversa, con i problemi del caso per quanto concerne la prova di quanto avvenuto (ad ogni modo, avendo dei testimoni, buona parte del problema e' risolta). Quello che e' strano, e' che il pagamento sia avvenuto da parte della Sai e non a seguito di azione sulla Sara. Ad ogni modo, puo' contestare alla sua compagnia la decisione di effettuare il pagamento, intimando che si provveda a confermarle la classe spettante (e quindi, senza provocarle aumenti) dando avviso che decorso inutilmente il termine di 15 gg agira' in giudizio -rivolgendosi poi al giudice di pace, per agire sulla propria compagnia.
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