Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 novembre 2004
Salve, vorrei chiedervi se potreste darmi una delucidazione riguardo l'obbligo di fornire la garanzia per l'utente finale di un minimo di anni 2. Io sono titolare di un attivita' di vendita ed assistenza di materiale informatico. Tutto il materiale che acquisto per la rivendita e' coperto da garanzia dal mio fornitore o dal produttore direttamente per un periodo che varia di 12 mesi in su.
Il problema riguarda tutti quelli articoli per cui la garanzia viene fatta dal produttore ed ha una durata di 12 mesi; dovendo poi io garantirla per ulteriori 12 mesi al cliente finale. Nel caso di una guasto piu' volte ho provato a contattare il produttore per farmi sostituire la merce ma mi e' stato risposto che per rotture, il prodotto non e' coperto da garanzia oltre i 12mesi. Alcuni produttori hanno specificato, "la garanzia di legge dei 24 mesi e' di tipo politico, ovvero se dichiariamo caratteristiche che il prodotto non riesce a fare alora siamo tenuti al sostituirlo, ma per rotture la garanzia rimane di 12 mesi.... Dica al cliente che XXXX non accetta la sostituzione.... " In questo caso io mi trovo davanti ad un muro di gomma. Il cliente che chiede il diritto di garanzia, il fornitore che mi dice rivolgiti al produttore, il produttore che mi dice arrangiati...
In un campo come quello informatico, dove i margini sono molto limitati, per me e' molto oneroso sostituire articoli non in garanzia.
Non e' nemmeno possibile eliminare questi produttori in quanto sono i leader a livello mondiale. In questi casi come dovrei comportarmi? E' vero che in caso di rotture la garanzia rimane di 12 mesi? Come posso spiegarlo all'utente finale. Grazie.
Michele, da Rovereto/Trento
Il problema riguarda tutti quelli articoli per cui la garanzia viene fatta dal produttore ed ha una durata di 12 mesi; dovendo poi io garantirla per ulteriori 12 mesi al cliente finale. Nel caso di una guasto piu' volte ho provato a contattare il produttore per farmi sostituire la merce ma mi e' stato risposto che per rotture, il prodotto non e' coperto da garanzia oltre i 12mesi. Alcuni produttori hanno specificato, "la garanzia di legge dei 24 mesi e' di tipo politico, ovvero se dichiariamo caratteristiche che il prodotto non riesce a fare alora siamo tenuti al sostituirlo, ma per rotture la garanzia rimane di 12 mesi.... Dica al cliente che XXXX non accetta la sostituzione.... " In questo caso io mi trovo davanti ad un muro di gomma. Il cliente che chiede il diritto di garanzia, il fornitore che mi dice rivolgiti al produttore, il produttore che mi dice arrangiati...
In un campo come quello informatico, dove i margini sono molto limitati, per me e' molto oneroso sostituire articoli non in garanzia.
Non e' nemmeno possibile eliminare questi produttori in quanto sono i leader a livello mondiale. In questi casi come dovrei comportarmi? E' vero che in caso di rotture la garanzia rimane di 12 mesi? Come posso spiegarlo all'utente finale. Grazie.
Michele, da Rovereto/Trento
Risposta ADUC
le legge 24/2002 garantisce dai vizi originari, sia il consumatore, sia a ritroso i rivenditori, come legge in questo estratto:
- Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Trova tutto a questo link: clicca qui sulla stessa trova un link al testo della legge. Ci permettiamo anche di segnalarle questo comunicato stampa: clicca qui Vi viene evidenziato come spesso le associazioni dei commercianti si occupino di piu' di sterili polemiche con un'associazione di consumatori come la nostra, lasciando campo libero nelle stanze dei bottoni ai rappresentanti dei produttori.
- Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Trova tutto a questo link: clicca qui sulla stessa trova un link al testo della legge. Ci permettiamo anche di segnalarle questo comunicato stampa: clicca qui Vi viene evidenziato come spesso le associazioni dei commercianti si occupino di piu' di sterili polemiche con un'associazione di consumatori come la nostra, lasciando campo libero nelle stanze dei bottoni ai rappresentanti dei produttori.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti