Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 agosto 1999
24-Ago-99
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RICHIESTA.............
Multa Autovelox: la mancanza della fotografia sul verbale di notifica, può essere valido motivo di ricorso e conseguente annullamento della stessa? Grazie e cordiali saluti.
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Multa Autovelox: la mancanza della fotografia sul verbale di notifica, può essere valido motivo di ricorso e conseguente annullamento della stessa? Grazie e cordiali saluti.
Risposta ADUC
Quella non e' ragione di contestazione, perche' la foto e' presso gli uffici dei vigili e non viene piu' inserita proprio in attuazione della legge sulla Privacy. Si ricordi che i ricorsi vanno fatti entro 30 gg dalla notifica, portandoli al tribunale di persona, nel luogo dove e' avvenuto il fatto. Nel caso vada male, si paga il doppio. AUTOVELOX
Quando arriva la multa, richiedete, via raccomandata, la documentazione relativa alla macchinetta autovelox che ha "direttamente" scattato la foto e determinato l'emissione della sanzione. Questa documentazione -che va richiesta a chi ha rilevato l'infrazione- e': -copia decreto di omologazione dello specifico autovelox; -copia della taratura effettuata al momento della messa in attivita' della specifica macchinetta; -copia delle varie ri-tarature previste in quanto revisioni periodiche. Questa richiesta, da fare via raccomandata A/R, deve anche dettare un termine per l'adempimento, che noi consigliamo non oltre 15 giorni dal ricevimento della lettera stessa. Il materiale servira', per la tutela dei propri diritti, per presentare contro la multa. Difficilmente si otterra' questa documentazione. Nel caso contrario, la si potra' portare come allegato al ricorso (al Pretore entro 30 giorni od al Prefetto entro 60), motivando cosi' la richiesta di annullamento del verbale di infrazione e della relativa sanzione: ai sensi della Legge 11 Agosto 1991 n. 273 e del Regio Decreto 9 Gennaio 1939 n. 206, uno strumento non puo' essere considerato "strumento di misurazione" se prima non e' stato sottoposto ad un'operazione di taratura. Ad un rapporto, cioe', con un riferimento di misura considerato stabile e determinato. Analoga la situazione per il "metro". Ogni comunissimo metro, infatti, per essere veramente considerato strumento di misurazione, deve venire rapportato al famoso metro conservato a Parigi. Un metro che non fosse "tarato" sulla lunghezza di tale strumento o su altro ugualmente autorizzato, non puo' essere considerato strumento di misura. Allo stesso modo ben si comprende la necessita' delle successive ri-tarature periodiche, corrispondenti alla normale manutenzione. Chiaramente, l'alea dei 5 Km/h, solitamente "abbonata" e pertanto decurtata dall'indicazione relativa alla velocita' sanzionabile, e' riferibile solo al naturale margine di errore connaturato allo strumento funzionante -ogni strumento ha un margine di errore- e non puo' supplire ne' alla mancanza di taratura ne' alle mancate ri-tarature. Le unita' di misura di riferimento sono tutte depositate presso i vari Istituti Metrologici indicati per legge. Questi avrebbero il compito di controllare la regolare funzionalita' degli strumenti. Sarebbe compito delle varie strutture sottoporre all'attenzione di questi istituti i loro strumenti. Nel caso in cui la documentazione non fosse inviata, il ricorso verra' comunque presentato, richiedendo al Pretore -od al Prefetto- di ottenere questa documentazione da chi emesso la multa. .
Quando arriva la multa, richiedete, via raccomandata, la documentazione relativa alla macchinetta autovelox che ha "direttamente" scattato la foto e determinato l'emissione della sanzione. Questa documentazione -che va richiesta a chi ha rilevato l'infrazione- e': -copia decreto di omologazione dello specifico autovelox; -copia della taratura effettuata al momento della messa in attivita' della specifica macchinetta; -copia delle varie ri-tarature previste in quanto revisioni periodiche. Questa richiesta, da fare via raccomandata A/R, deve anche dettare un termine per l'adempimento, che noi consigliamo non oltre 15 giorni dal ricevimento della lettera stessa. Il materiale servira', per la tutela dei propri diritti, per presentare contro la multa. Difficilmente si otterra' questa documentazione. Nel caso contrario, la si potra' portare come allegato al ricorso (al Pretore entro 30 giorni od al Prefetto entro 60), motivando cosi' la richiesta di annullamento del verbale di infrazione e della relativa sanzione: ai sensi della Legge 11 Agosto 1991 n. 273 e del Regio Decreto 9 Gennaio 1939 n. 206, uno strumento non puo' essere considerato "strumento di misurazione" se prima non e' stato sottoposto ad un'operazione di taratura. Ad un rapporto, cioe', con un riferimento di misura considerato stabile e determinato. Analoga la situazione per il "metro". Ogni comunissimo metro, infatti, per essere veramente considerato strumento di misurazione, deve venire rapportato al famoso metro conservato a Parigi. Un metro che non fosse "tarato" sulla lunghezza di tale strumento o su altro ugualmente autorizzato, non puo' essere considerato strumento di misura. Allo stesso modo ben si comprende la necessita' delle successive ri-tarature periodiche, corrispondenti alla normale manutenzione. Chiaramente, l'alea dei 5 Km/h, solitamente "abbonata" e pertanto decurtata dall'indicazione relativa alla velocita' sanzionabile, e' riferibile solo al naturale margine di errore connaturato allo strumento funzionante -ogni strumento ha un margine di errore- e non puo' supplire ne' alla mancanza di taratura ne' alle mancate ri-tarature. Le unita' di misura di riferimento sono tutte depositate presso i vari Istituti Metrologici indicati per legge. Questi avrebbero il compito di controllare la regolare funzionalita' degli strumenti. Sarebbe compito delle varie strutture sottoporre all'attenzione di questi istituti i loro strumenti. Nel caso in cui la documentazione non fosse inviata, il ricorso verra' comunque presentato, richiedendo al Pretore -od al Prefetto- di ottenere questa documentazione da chi emesso la multa. .
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