Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
9 ottobre 2000
Mi e’ stata notificata una multa per la violazione dell'art. 142/11H del codice della strada.
Mio figlio a bordo della mia autovettura Renault Espace con dietro un rimorchio (stava trasportando il suo motoscafo a casa), stava percorrendo l'autostrada A19 PA - CT ed all'altezza di Termini Imerese, e’ stata accertata la violazione dell'art. di cui sopra con l'autovelox 104/C2 matr. 43625.
La velocita’ contestata e’ di 92 Km./h mentre il limite stabilito dall'Ente proprietario e’ di 80 Km./h, cosi’ e’ scritto sul Verbale di contestazione che non mi e’ stato contestato subito ma bensi’ mi e’ stato notificato a mezzo Ufficio Postale.
La presunta violazione e’ stata rilevata in data 02/07/2000 alle ore 18.39, la notifica datata 14/09/2000 mi e’ stata notificata il 07/10/2000.
la mia domanda e’: una autovettura che rimorchia un motoscafo, ha obblighi di velocita’ (80 Km./h)?
Nel verbale gli agenti hanno dichiarato che non hanno potuto procedere a contestazione immediata della violazione, in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto dell'accertamento e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.(ART. 384 Lettera E del Regolamento).
Eccedendo di oltre i 10 Km./h e non oltre i 40 Km./h, per la definizione del verbale mi e’ stato chiesto di versare 494.400 Lire compreso spese di notifica entro 60 giorni dalla notifica. Devo pagare o posso contestare con relativa vittoria di spese?
Mio figlio a bordo della mia autovettura Renault Espace con dietro un rimorchio (stava trasportando il suo motoscafo a casa), stava percorrendo l'autostrada A19 PA - CT ed all'altezza di Termini Imerese, e’ stata accertata la violazione dell'art. di cui sopra con l'autovelox 104/C2 matr. 43625.
La velocita’ contestata e’ di 92 Km./h mentre il limite stabilito dall'Ente proprietario e’ di 80 Km./h, cosi’ e’ scritto sul Verbale di contestazione che non mi e’ stato contestato subito ma bensi’ mi e’ stato notificato a mezzo Ufficio Postale.
La presunta violazione e’ stata rilevata in data 02/07/2000 alle ore 18.39, la notifica datata 14/09/2000 mi e’ stata notificata il 07/10/2000.
la mia domanda e’: una autovettura che rimorchia un motoscafo, ha obblighi di velocita’ (80 Km./h)?
Nel verbale gli agenti hanno dichiarato che non hanno potuto procedere a contestazione immediata della violazione, in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto dell'accertamento e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.(ART. 384 Lettera E del Regolamento).
Eccedendo di oltre i 10 Km./h e non oltre i 40 Km./h, per la definizione del verbale mi e’ stato chiesto di versare 494.400 Lire compreso spese di notifica entro 60 giorni dalla notifica. Devo pagare o posso contestare con relativa vittoria di spese?
Risposta ADUC
Il limite di velocita' vale anche per le auto con rimorchio (non e' chiaro perche' mai non dovrebbe essere cosi': forse c'e' qualcosa che non ha esposto bene e che noi non abbiamo capito). Qualora volesse procedere con il ricorso -limitatamente pero' alla mancanza di contestazione immediata, sulla quale decidera' il giudice- tenga presente che esso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa. Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa. Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti