Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 novembre 2004
Buongiorno, Scrivo per un PROBLEMA ancora in corso! Il 22/06/2004 abbiamo ordinato dei mobili da STIEVANI Mobili a Torino. LA data di consegna scritta sulla "PROPOSTA DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA" riporta la 2^ settimana di Settembre. Specifico PROPOSTA DI CONTRATTO in quanto non ho firmato altro... A oggi, 31/10/2004, abbiamo ricevuto solo 1^ camera su 3 ordinate (consegnata il 21/10/2004, piu' di un mese di ritardo). Da quel poco che so, Se il fornitore ritarda una consegna paga una penale del 5% per ogni mese di ritardo... se cosi' fosse, xxxxx (mio intermediario), ha "diritto" al pagamento della penale da parte del fornitore. PERCHE' SE IL DISAGIO SULLA CONSEGNA E' DELL'ACQUIRENTE, I SOLDI DEL DISAGIO LI PRENDE L'INTERMEDIARIO??? Cosa si puo' fare per recuperare almeno il disagio sui ritardi di consegna? (oltre ai danni morali... mi ritrovo a pagare da 3 mesi un affitto di una casa non ABITABILE perche' senza mobili). Oltretutto non posso neanche far richiesta di residenza in quanto il comune conferma la residenza solo se all'interno dell'appartamento si trovano dei mobili che testimoniano l'abitabilita'... Spero di essere stata "abbastanza" chiara. Grazie per l'attenzione...
Gabriella, da Volpiano
Gabriella, da Volpiano
Risposta ADUC
non esiste una norma che stabilisca questo 5% di penale. Se c'e' puo' essere solo scritta negli accordi che lei ha stabilito, o che il suo intermediario ha con il produttore. Quindi, prima di farsi aspettative senza supporto giuridico, verifichi quanto sopra. Comunque, se ha un impegno alla consegna entro un certo periodo e questo non e' stato rispettato, ha piu' che una ragione per rivalersi, sempre nei confronti del suo interlocutore, che e' il commerciante e non il produttore. Quindi presenti a questi le sue richieste, ma solo per l'inadempienza a partire da oggi, perche' se lei non ha mai formalizzato la sua richiesta, si presuppone che abbia accettato il dato di fatto del ritardo. Se il commerciante non volesse sentire ragioni, lo faccia tramite una raccomandata A/R in cui intima di consegnarle il dovuto, essendo ben andati oltre l'impegno preso, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata stessa, altrimenti pretendera' xx euro per ogni giorno di ritardo nella consegna e si rivolgera' in giudizio per farsi valere. Senza soddisfazione vada dal giudice di pace della sua citta'. E' evidente che il commerciante, se lo vorra', potra' rifarsi con il produttore, ma le ribadiamo che e' un problema del commerciante non suo.
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