Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
31 ottobre 2004
ALcuni anni fa ho ereditato un terreno agricolo in zona pedemontana della provincia di Bergamo. Subito dopo ho effettuato la denuncia ai fini ICI con il relativo modello, depositandola presso gli uffici del comune, dove tra l'altro non risiedo e dove non ho mai necessita' di recarmi.
Mi giunge ora, una lettera inviata all'ex. proprietario in cui si intima di pagare la tassa ICI, in quanto un paio di anni fa l'amministrazione comunale ha reso edificabile il terreno (senza ovviamente consultare i proprietari). Nella lettera si chiede anche il pagamento delle quote degli anni passati e dei relativi interessi di mora. Come ciliegina ha assegnato una rendita al terreno molto elevata.
Mi chiedo se il comune non era tenuto a comunicarmi immediatamente la variazione della destinazione d'uso del terreno, e il relativa ammontare dell'ICI, oltre ovviamente a chiedere per lo meno il mio parere sul cambio di destinazione.
La mia impressione e' che il comune mi voglia obbligare a vendere il terreno, per favorire le solite imprese immobiliari.
Piero, da Lovere
Mi giunge ora, una lettera inviata all'ex. proprietario in cui si intima di pagare la tassa ICI, in quanto un paio di anni fa l'amministrazione comunale ha reso edificabile il terreno (senza ovviamente consultare i proprietari). Nella lettera si chiede anche il pagamento delle quote degli anni passati e dei relativi interessi di mora. Come ciliegina ha assegnato una rendita al terreno molto elevata.
Mi chiedo se il comune non era tenuto a comunicarmi immediatamente la variazione della destinazione d'uso del terreno, e il relativa ammontare dell'ICI, oltre ovviamente a chiedere per lo meno il mio parere sul cambio di destinazione.
La mia impressione e' che il comune mi voglia obbligare a vendere il terreno, per favorire le solite imprese immobiliari.
Piero, da Lovere
Risposta ADUC
in assenza di notifica della variazione (notifica probabilmente avvenuta mediante mera affissione all'albo pretorio) sono contestabili sanzioni ed interessi -agendo in giudizio avverso la cartella- ma non la differenza. Quest'ultima, puo' costituire oggetto di contestazione diversa, dimostrando cioe' l'infondatezza dei criteri e quindi facendo un discorso tecnico di contestazione della rendita: contestazione opponibile comunque adesso in occasione della notifica Ici, in quanto di fatto e' la prima notifica (ci sono sentenze di commissioni tributarie che lo confermano).
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