Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 ottobre 2004
Cara Aduc, con la presente desidero informarvi che ho presentato ricorso (ex art. 322 c. p. c.) al giudice di pace di Bergamo contro l'Enel per la richiesta di risarcimento a seguito del black-out elettrico del 28.9.2003, a seguito della risposta interlocutoria e dilatoria ricevuta alla richiesta di risarcimento da me inviata il 23 ottobre dello stesso anno (e ricevuta il 27 ottobre). Siccome qualcuno mi ha anticipato che l'Enel potrebbe anche non presentarsi per il tentativo di conciliazione, desidererei sapere quali sono i passi da seguire, eventualmente anche in seguito. E' utile, secondo Voi, presentarsi davanti al giudice di pace con una documentazione sul black-out, e in caso affermativo, quale eventualmente? Puo' essere utile il rapporto della Commissione d'indagine del Ministero Attivita' Produttive del 29 settembre 2003, da Voi pubblicato integralmente sul sito? Grazie.
Massimo, da Seriate
Massimo, da Seriate
Risposta ADUC
le riportiamo il testo della denuncia fatta da noi al giudice di pace di Firenze, direttamente in contenzioso. Trovera' anche l'elenco di tutto cio' che abbiamo ritenuto opportuno allegare, e che trova disponibile sul nostro specifico settore del sito.
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GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
ATTO DI CITAZIONE
Il Sig XXXXX, residente a Firenze, in Via XXXXX, espone
-l'attore è titolare del contratto di fornitura elettrica n. XXXXX;
-in data 28 settembre 2003 subiva l'interruzione della erogazione dell'energia elettrica per una durata superiore a 90 minuti, nella specie ci si riferisce al notorio fatto del black out che ha interessato l'intero paese italiano in pari data.
-La Carta dei Servizi (doc.1) sottoscritta dall'ENEL, attualmente in vigore, prevede un rimborso forfettario in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica che si protrae per un tempo superiore a 90 minuti pari a 25,82 euro;
-quindi l'attore in data 27 ottobre 2003 inoltrava richiesta all'ENEL per l'indennizzo previsto dalla sudddetta Carta in caso di interruzione prolungata della fornitura di energia elettrica per causa imputabile al gestore, con lettera racc AR (doc.2)
-ad oggi nessun indennizzo è pervenuto a risarcimento del danno causato per quello che comunque costituisce un inadempimento contrattuale, disciplinato altresì dalle norme del codice civile in relazione al contratto di fornitura, che si richiamano. Peraltro detto danno può ritenersi di non poca importanza tenuto conto che di fatto l'interruzione si è protratta per almeno sette ore, fatto notorio a tutta la città di Firenze (e non solo). Quanto alla responsabilità dell'accaduto, e nello specifico per quanto attiene alla dimostrazione dell'addebito di responsabilità:
-dell'inadempimento all'ENEL, in qualità di gestore del servizio di fornitura dell'energia elettrica, si rimanda per una più dettagliata descrizione delle cause ad un'ampia documentazione ufficiale che costituisce parte integrante della presente citazione, in particolare al:
A) Resoconto finale dell'indagine conoscitiva dell'Autorità per l'Energia, delibera n 83/04, in particolare l'Allegato A, che si allega al presente sub doc 3, anche con supporto informatico, con cui la stessa Autorità dopo ampia fase istruttoria ha deciso di aprire un'indagine; nonché al:
B) Rapporto della Commissione di Indagine, istituita dal Ministero delle Attività Produttive il 29 settembre 2003, che ha concluso attribuendo al Gestore la responsabilità del fatto de qua,che si allega sub doc 4. Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. xxxxx come sopra rappresentato difeso e domiciliato, Cita L'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. in persona del suo rappresentante legale p.t., con sede in Roma, via Ombrone n 2, C.F. 05779711000 a comparire avanti il Giudice di Pace di Firenze, Giudice designando, nella sede di Via Fattori, n 10, in Firenze per l'udienza che sara' tenuta il giorno 3 dicembre 2004 alle ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di cui agli artt. 319 e seguenti C.p.c., con avvertimento che la mancata costituzione entro detti termini comportera' le decadenze di legge, per ivi - in contesto od in contumacia - sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia L'Ill.mo Giudice di Pace di Firenze
Condannare l'ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Suo rappresentante legale p.t. a pagare in favore dell'attore la somma di euro 25,82 oltre interessi dalla data di messa in mora fino al soddisfo, ovvero la maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, quale risarcimento del danno subito in seguito all'interruzione dell'erogazione della fornitura dell'energia elettrica per il periodo ininterrotto di ore SETTE il giorno 28 settembre 2003 in Firenze, costituente inadempimento contrattuale alla stessa imputabile. Con vittoria di spese e di onorari di causa. Condannare l'opposta al risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c., 1° e 2° comma, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1)In via istruttoria
Si producono i documenti sotto indicati:
1)Carta dei Servizi ENEL
2)Lettera Racc. AR del 27.10.2003
3)Copia resoconto indagine Autorità per l'Energia del. N 83/04 con All.A
4)Copia Rapporto Commissione Indagine del Ministero Attività Produttive
Con riserva di ogni e più ampia deduzione e produzione. Ai sensi e per gli effetti della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è inferiore a euro 500,00.
Firenze, 23.07.2004
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GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
ATTO DI CITAZIONE
Il Sig XXXXX, residente a Firenze, in Via XXXXX, espone
-l'attore è titolare del contratto di fornitura elettrica n. XXXXX;
-in data 28 settembre 2003 subiva l'interruzione della erogazione dell'energia elettrica per una durata superiore a 90 minuti, nella specie ci si riferisce al notorio fatto del black out che ha interessato l'intero paese italiano in pari data.
-La Carta dei Servizi (doc.1) sottoscritta dall'ENEL, attualmente in vigore, prevede un rimborso forfettario in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica che si protrae per un tempo superiore a 90 minuti pari a 25,82 euro;
-quindi l'attore in data 27 ottobre 2003 inoltrava richiesta all'ENEL per l'indennizzo previsto dalla sudddetta Carta in caso di interruzione prolungata della fornitura di energia elettrica per causa imputabile al gestore, con lettera racc AR (doc.2)
-ad oggi nessun indennizzo è pervenuto a risarcimento del danno causato per quello che comunque costituisce un inadempimento contrattuale, disciplinato altresì dalle norme del codice civile in relazione al contratto di fornitura, che si richiamano. Peraltro detto danno può ritenersi di non poca importanza tenuto conto che di fatto l'interruzione si è protratta per almeno sette ore, fatto notorio a tutta la città di Firenze (e non solo). Quanto alla responsabilità dell'accaduto, e nello specifico per quanto attiene alla dimostrazione dell'addebito di responsabilità:
-dell'inadempimento all'ENEL, in qualità di gestore del servizio di fornitura dell'energia elettrica, si rimanda per una più dettagliata descrizione delle cause ad un'ampia documentazione ufficiale che costituisce parte integrante della presente citazione, in particolare al:
A) Resoconto finale dell'indagine conoscitiva dell'Autorità per l'Energia, delibera n 83/04, in particolare l'Allegato A, che si allega al presente sub doc 3, anche con supporto informatico, con cui la stessa Autorità dopo ampia fase istruttoria ha deciso di aprire un'indagine; nonché al:
B) Rapporto della Commissione di Indagine, istituita dal Ministero delle Attività Produttive il 29 settembre 2003, che ha concluso attribuendo al Gestore la responsabilità del fatto de qua,che si allega sub doc 4. Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. xxxxx come sopra rappresentato difeso e domiciliato, Cita L'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. in persona del suo rappresentante legale p.t., con sede in Roma, via Ombrone n 2, C.F. 05779711000 a comparire avanti il Giudice di Pace di Firenze, Giudice designando, nella sede di Via Fattori, n 10, in Firenze per l'udienza che sara' tenuta il giorno 3 dicembre 2004 alle ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di cui agli artt. 319 e seguenti C.p.c., con avvertimento che la mancata costituzione entro detti termini comportera' le decadenze di legge, per ivi - in contesto od in contumacia - sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia L'Ill.mo Giudice di Pace di Firenze
Condannare l'ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Suo rappresentante legale p.t. a pagare in favore dell'attore la somma di euro 25,82 oltre interessi dalla data di messa in mora fino al soddisfo, ovvero la maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, quale risarcimento del danno subito in seguito all'interruzione dell'erogazione della fornitura dell'energia elettrica per il periodo ininterrotto di ore SETTE il giorno 28 settembre 2003 in Firenze, costituente inadempimento contrattuale alla stessa imputabile. Con vittoria di spese e di onorari di causa. Condannare l'opposta al risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c., 1° e 2° comma, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1)In via istruttoria
Si producono i documenti sotto indicati:
1)Carta dei Servizi ENEL
2)Lettera Racc. AR del 27.10.2003
3)Copia resoconto indagine Autorità per l'Energia del. N 83/04 con All.A
4)Copia Rapporto Commissione Indagine del Ministero Attività Produttive
Con riserva di ogni e più ampia deduzione e produzione. Ai sensi e per gli effetti della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è inferiore a euro 500,00.
Firenze, 23.07.2004
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