Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 ottobre 2000
Domanda 6 ottobre 2000
Cara Aduc,
mi trovo nella spiacevole situazione di aver firmato un contratto di adesione ad un associazione di amministratori di condominio (ANAMMI con sede a Roma, Via della Magliana Nuova 93). Tale adesione fu necessaria nell'ottobre del 1997 per prendere parte ad un corso di Formazione per Amministratori di Condominio. Dopo il corso non ho mai esercitato tale l'attivita’, quindi la scorsa settimana, dopo aver passato i tre anni obbligatori previsti dallo statuto, ho mandato una raccomandata A/R con la richiesta di disdetta. Mi e’ stato risposto che la mia richiesta e’ nulla in quanto nel contratto di adesione, tra le altre,vi era una clausola che mi obbligava a riconsegnare UNITAMENTE alla domanda di dimissioni anche l'attestato di partecipazione al corso, il timbro e il tesserino associativo, pena la NULLITA' della domanda stessa.
Inoltre un'altra clausola prevede un tacito rinnovo della qualita’ di socio per altri TRE anni qualora non venga data disdetta tre mesi prima della fine del triennio, con conseguente obbligo di versamenti delle quote associative.
Io non ricordavo assolutamente di aver firmato due clausole del genere, quindi ho distrutto sia il tesserino associativo, sia l'attestato sia il timbro in quanto tutti ormai inutili.
Ora vorrei chiedervi" C'e’ un modo per uscire da questo contratto capestro?" E' valida una clausola vessatoria di questo tipo che mi sembra abbia come unico scopo quello di rendere particolarmente difficoltosa l’uscita dall'associazione?
E' valido l'articolo dello statuto che impone di essere soci per tre anni e il tacito rinnovo per altri tre?
Vi ringrazio anticipatamente per gli eventuali consigli che potrete fornirmi.

Risposta ADUC
Siccome stiamo parlando di un contratto tra professionisti, e non tra un professionista e un consumatore, le clausole cosiddette vessatorie ex art. 1469 bis e ss non sono applicabili.
Sicuramente, e' vero che il contratto sembra fatto a posta per rendere difficoltoso il recesso, ma le richieste non ci sembrano del tutto infondate.
L’unico modo per contestare le loro pretese e' rivolgersi ad un giudice di pace, tentando una conciliazione.
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