Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 ottobre 2000
Gent. Signori, vorrei cortesemente sottoporVi il mio caso:
in data 3 ottobre 2000 mi e’stata notificata a Milano presso il mio indirizzo di Piazza Aspromonte 17 (ove risiedo dalla fine del 1997) un verbale della Polstrada di Bergamo per violazione dell'articolo 142 del C.D.S. a seguito della rilevazione effettuata il giorno 8 aprile 2000 nel Comune di Seriate (BG) a mezzo AUTOVELOX MOD.142 C/2, perche’ il veicolo procedeva ad oltre 40 km/h rispetto al limite (precisamente km/h 55 = alla differenza fra i km/h 95 rilevati con limite di km/h 40). Non vi e’allegata foto, che si legge essere stata sviluppata ed essere allegata agli atti
Il verbale riporta gli estremi data, ora e localita', le mie generalita’con il mio precedente indirizzo, il numero di targa ma non il modello dell'auto. Ovviamente poiche’non sono stato fermato non ci sono gli estremi della mia patente e non ci sono mie dichiarazioni.
Nel verbale si legge che "Non e’ stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchio di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentati.(Art.384 LETTERA E REGOLAMENTO)".
Inoltre in fondo al verbale vi e’ un riquadro intitolato "RELATA DI NOTIFICA" dove si legge che lo stesso verbale mi e’ stato notificato tramite il servizio postale il 1 giugno 2000, "corredato di ordine di esibizione della patente".
Infine sul verbale vi sono una serie di timbri con date ed appunti a mano che interpretandoli si capisce che e’stata tentata la notificazione con esito negativo il 5 luglio 2000 al mio precedente indirizzo di Milano.
Posto che:
Ho cambiato indirizzo nel 1997 dandone comunicazione contestuale al Comune di Milano tanto e’vero che ho ricevuto l'apposito adesivo da applicare alla patente ed anche quello da applicare sul libretto dell'auto;
Non ho mai ricevuto dalla Polstrada alcuna comunicazione di nessun genere prima della notifica del 5 ottobre 2000 (quindi neanche l'ordine di esibizione della patente);
Vi chiedo cortesemente:
Se posso e a chi fare opposizione (Prefetto, Pretore, Giudice di Pace)?
Mi conviene fare opposizione per notifica oltre i 150 giorni oppure per non essere stato fermato facendo riferimento al disposto delle sentenze della Corte di Cassazione n. 1380 del 8/2/00 e n. 4010 del 3/4/00?
Nel frattempo mi conviene pagare oppure no?
Indipendentemente dall'opposizione come devo comportarmi per quanto riguarda la patente di guida?
Vi ringrazio fin da ora per la Vs. attenzione e per l'aiuto che saprete darmi.
in data 3 ottobre 2000 mi e’stata notificata a Milano presso il mio indirizzo di Piazza Aspromonte 17 (ove risiedo dalla fine del 1997) un verbale della Polstrada di Bergamo per violazione dell'articolo 142 del C.D.S. a seguito della rilevazione effettuata il giorno 8 aprile 2000 nel Comune di Seriate (BG) a mezzo AUTOVELOX MOD.142 C/2, perche’ il veicolo procedeva ad oltre 40 km/h rispetto al limite (precisamente km/h 55 = alla differenza fra i km/h 95 rilevati con limite di km/h 40). Non vi e’allegata foto, che si legge essere stata sviluppata ed essere allegata agli atti
Il verbale riporta gli estremi data, ora e localita', le mie generalita’con il mio precedente indirizzo, il numero di targa ma non il modello dell'auto. Ovviamente poiche’non sono stato fermato non ci sono gli estremi della mia patente e non ci sono mie dichiarazioni.
Nel verbale si legge che "Non e’ stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchio di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentati.(Art.384 LETTERA E REGOLAMENTO)".
Inoltre in fondo al verbale vi e’ un riquadro intitolato "RELATA DI NOTIFICA" dove si legge che lo stesso verbale mi e’ stato notificato tramite il servizio postale il 1 giugno 2000, "corredato di ordine di esibizione della patente".
Infine sul verbale vi sono una serie di timbri con date ed appunti a mano che interpretandoli si capisce che e’stata tentata la notificazione con esito negativo il 5 luglio 2000 al mio precedente indirizzo di Milano.
Posto che:
Ho cambiato indirizzo nel 1997 dandone comunicazione contestuale al Comune di Milano tanto e’vero che ho ricevuto l'apposito adesivo da applicare alla patente ed anche quello da applicare sul libretto dell'auto;
Non ho mai ricevuto dalla Polstrada alcuna comunicazione di nessun genere prima della notifica del 5 ottobre 2000 (quindi neanche l'ordine di esibizione della patente);
Vi chiedo cortesemente:
Se posso e a chi fare opposizione (Prefetto, Pretore, Giudice di Pace)?
Mi conviene fare opposizione per notifica oltre i 150 giorni oppure per non essere stato fermato facendo riferimento al disposto delle sentenze della Corte di Cassazione n. 1380 del 8/2/00 e n. 4010 del 3/4/00?
Nel frattempo mi conviene pagare oppure no?
Indipendentemente dall'opposizione come devo comportarmi per quanto riguarda la patente di guida?
Vi ringrazio fin da ora per la Vs. attenzione e per l'aiuto che saprete darmi.
Risposta ADUC
puo' presentare opposizione citando tutti i motivi che riterra' necessari: non c'e' un limite.
Potra' contestare che la notifica sia avvenuta entro i 150 gg dall'identificazione del contravventore, poiche' i dati necessari a consentire l'identificazione erano stati resi reperibili per gli agenti in tempi sufficienti a consentire la notifica ben prima del 5/10/00. Inoltre, contesti pure il mancato fermo (aggiunga anche la sentenza 10107/00) e, gia' che c'e', contesti anche la mancata indicazione del modello.
Il giudice valutera' il tutto e decidera' se accogliere o meno le sue contestazioni.
Per quanto concerne la patente, invece che fare opposizione anche contro questa sanzione accessoria, visto quanto tempo e' passato, dovrebbe essere possibile presentare -senza problemi- un'autocertificazione al Comando di Polizia, dichiarando di non poter dire chi fosse alla guida in tale data -non potendo cosi' ritirare patente di chi fosse realmente colpevole.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Potra' contestare che la notifica sia avvenuta entro i 150 gg dall'identificazione del contravventore, poiche' i dati necessari a consentire l'identificazione erano stati resi reperibili per gli agenti in tempi sufficienti a consentire la notifica ben prima del 5/10/00. Inoltre, contesti pure il mancato fermo (aggiunga anche la sentenza 10107/00) e, gia' che c'e', contesti anche la mancata indicazione del modello.
Il giudice valutera' il tutto e decidera' se accogliere o meno le sue contestazioni.
Per quanto concerne la patente, invece che fare opposizione anche contro questa sanzione accessoria, visto quanto tempo e' passato, dovrebbe essere possibile presentare -senza problemi- un'autocertificazione al Comando di Polizia, dichiarando di non poter dire chi fosse alla guida in tale data -non potendo cosi' ritirare patente di chi fosse realmente colpevole.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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