Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 ottobre 2000
Vorrei sapere se e’ contestabile una multa per eccesso di velocita' rilevata tramite autovelox in data 11/8/2000 e recapitata in data 5/10/2000, senza fermo da parte degli agenti come previsto a norma di legge anche se sulla multa c'e' sritto che gli agenti non sono riusciti a fermarmi perche’ correvvo troppo forte (114 Km/h su strada a doppia corsia fuori centro abitato con limite 70 Km/h) e , se si’, qual e’ la prassi da seguire
Risposta ADUC
puo' presentare opposizione citando tutti i motivi che riterra' necessari: non c'e' un limite.
Potra' contestare che la notifica sia avvenuta entro i 150 gg dall'identificazione del contravventore, poiche' i dati necessari a consentire l'identificazione erano stati resi reperibili per gli agenti in tempi sufficienti a consentire la notifica ben prima del 5/10/00. Inoltre, contesti pure il mancato fermo (aggiunga anche la sentenza 10107/00) e, gia' che c'e', contesti anche la mancata indicazione del modello.
Il giudice valutera' il tutto e decidera' se accogliere o meno le sue contestazioni.
Per quanto concerne la patente, invece che fare opposizione anche contro questa sanzione accessoria, visto quanto tempo e' passato, dovrebbe essere possibile presentare -senza problemi- un'autocertificazione al Comando di Polizia, dichiarando di non poter dire chi fosse alla guida in tale data -non potendo cosi' ritirare patente di chi fosse realmente colpevole.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Potra' contestare che la notifica sia avvenuta entro i 150 gg dall'identificazione del contravventore, poiche' i dati necessari a consentire l'identificazione erano stati resi reperibili per gli agenti in tempi sufficienti a consentire la notifica ben prima del 5/10/00. Inoltre, contesti pure il mancato fermo (aggiunga anche la sentenza 10107/00) e, gia' che c'e', contesti anche la mancata indicazione del modello.
Il giudice valutera' il tutto e decidera' se accogliere o meno le sue contestazioni.
Per quanto concerne la patente, invece che fare opposizione anche contro questa sanzione accessoria, visto quanto tempo e' passato, dovrebbe essere possibile presentare -senza problemi- un'autocertificazione al Comando di Polizia, dichiarando di non poter dire chi fosse alla guida in tale data -non potendo cosi' ritirare patente di chi fosse realmente colpevole.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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