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Lettera del consumatore
Domanda
16 ottobre 2004
Clamorosa sentenza del Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Codacons contro la Banca Popolare di Milano, colpevole di non voler restituire ai propri clienti gli interessi anatocistici indebitamente percepiti. Per la prima volta in Italia il giudice non si limita a dire che il comportamento denunciato e' illegittimo, come gia' sostenuto dal Tribunale di Torino in una precedente sentenza, ma inibisce alla banca di continuare a negare il diritto ai clienti. Il giudice della VI Sez. Civile, Dott.ssa Amina Simonetti cosi' si pronuncia: la "Banca Popolare di Milano non potra' piu' opporre rifiuto, sostenendo l'infondatezza del diritto al rimborso per la legittimita' delle clausole anatocistiche dei suoi contratti. " E piu' avanti il giudice sentenzia: "Inibisce alla Banca Popolare di Milano di opporre alle richieste, provenienti dai suoi clienti consumatori, di restituzione delle somme indebitamente versatele, in applicazione di clausole contrattuali, illegittime per violazione dell'art. 1283 c. c., a titolo di interessi debitori capitalizzati trimestralmente, dall'inizio di ogni rapporto bancario fino alla data del 22-04-2000, il rifiuto sostenendo la legittimita' di dette clausole". In pratica se ora la Banca dice di no al cliente, non solo il consumatore potra' fargli causa per riavere il maltolto, ma subira' anche una sanzione per ogni singolo rifiuto. La palla, quindi, passa ora ai clienti della BPM che devono presentare, anche con una semplice lettera, indirizzata per conoscenza anche al Codacons di Milano, una richiesta di restituzione degli interessi anatocistici percepiti dalla banca per il periodo di 10 anni intercorrente dal 22/04/1990 al 22/04/2000. (Sesto Potere).
Antonio, da Milano
Antonio, da Milano
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