Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 ottobre 2000
Buongiorno,
Oggi 30/09/2000, ho ricevuto a mezzo lettera raccomandata un verbale per eccesso di velocita’ (accertata 79 km/h, consentita 50 km/h), relativa al giorno 05/06/2000, elevatomi dalla Polizia Municipale del Comune di Fiesole, in un tratto di strada fuori dai centri abitati.
Lo strumento autovelox con il quale e’ stata misurata la velocita’ e’ il mod. 104/C2 installato in postazione fissa.
Tengo a precisare che non sono stato fermato dagli agenti preposti e che le condizioni del traffico non erano tali da far si che non potessero fermarmi (erano le ore 20:00 ed in quel tratto di strada era pressoche’ solo.
Prima di procedere al pagamento della stessa gradire un Vostro consiglio.
L'occasione mi e’ particolarmente gradita per porgerVi i miei piu’ cordiali saluti.
Oggi 30/09/2000, ho ricevuto a mezzo lettera raccomandata un verbale per eccesso di velocita’ (accertata 79 km/h, consentita 50 km/h), relativa al giorno 05/06/2000, elevatomi dalla Polizia Municipale del Comune di Fiesole, in un tratto di strada fuori dai centri abitati.
Lo strumento autovelox con il quale e’ stata misurata la velocita’ e’ il mod. 104/C2 installato in postazione fissa.
Tengo a precisare che non sono stato fermato dagli agenti preposti e che le condizioni del traffico non erano tali da far si che non potessero fermarmi (erano le ore 20:00 ed in quel tratto di strada era pressoche’ solo.
Prima di procedere al pagamento della stessa gradire un Vostro consiglio.
L'occasione mi e’ particolarmente gradita per porgerVi i miei piu’ cordiali saluti.
Risposta ADUC
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti