Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

1 ottobre 2000
Domanda 1 ottobre 2000
Mi e’ stata ritirata la patente con il Telelaser a Sassuolo. Io abito a Padova. Ho letto che questo apparecchio e’ stato dichiarato fuori legge dal Tribunale di Padova. Cosa devo fare? Me lo potete dire in modo chiaro ed assistermi nel ricorso? A chi? Al Prefetto, al Comune o in Tribunale? Quanto mi costa. Ho bisogno subito della patente per il mio lavoro. Aiutatemi o ditemi se a Padova o dintorni c'e’ una seria associazione di consumatori che mi aiuta. Grazie.

Risposta ADUC
Seguirla noi. ... riteniamo che non le convenga, visto che dovremmo venire da Firenze. La contestazione deve farla chiedendo la sospensione dell'applicazione di queste sanzioni: ne consegue che nel caso in cui le venga accolta, la patente non le verra' sospesa sino al termine del procedimento.
Nel modello di ricorso sul sito (cui dovra' aggiungere i punti che adesso le elencheremo) dovra' chiedere sospensione e annullamento non solo della sanzione pecuniaria ma anche di quella accessoria.
La sentenza del Tribunale di Padova cui si riferisce e' la 196/00.
Il giudice ha specificato che secondo il regolamento del CdS -art. 345- l'apparecchiatura per il rilievo deve fissare la velocita' in modo chiaro ed accertabile, dunque con certezza scientifica. Il Telelaser richiede, invece, anche un intervento manuale da parte dell'agente, rendendo cosi' aleatorio e soggetto a mero intervento umano il rilievo.
Naturalmente, il fatto che un giudice abbia espresso tale valutazione non e' garanzia che tutti i giudici siano del medesimo avviso. Quella citata e' un'interpretazione, sicuramente valida ma non certa.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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