Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 ottobre 2004
Si puo' chiedere la revoca dell'amministratore che:
a) su richiesta di 1 condomino rappresentato da un legale.
b) ha modificato il criterio di ripartizione delle spese di pulizia e luce delle scale, esonerando in toto il ricorrente che non ne usufruisce.
c) la modifica e' stata fatta a seguito di una assemblea straordinaria con 756, 76 millesimi e 20 su 31 condomini.
d) Il criterio di ripartizione delle spese e' sancito dal regolamento di condominio.
In caso positivo bisogna presentare ricorso al Presidente del Tribunale o la controversia puo' essere esaminata dal giudice di Pace? Ci sono costi? Chi deve sostenerli? Grazie.
Antonio, da Parma
a) su richiesta di 1 condomino rappresentato da un legale.
b) ha modificato il criterio di ripartizione delle spese di pulizia e luce delle scale, esonerando in toto il ricorrente che non ne usufruisce.
c) la modifica e' stata fatta a seguito di una assemblea straordinaria con 756, 76 millesimi e 20 su 31 condomini.
d) Il criterio di ripartizione delle spese e' sancito dal regolamento di condominio.
In caso positivo bisogna presentare ricorso al Presidente del Tribunale o la controversia puo' essere esaminata dal giudice di Pace? Ci sono costi? Chi deve sostenerli? Grazie.
Antonio, da Parma
Risposta ADUC
i costi li sostiene chi in ogni caso intenta l'azione (salva la possibilita' di rivalersi poi per danni, in altra sede) e comunque la revoca e' da richiedersi al tribunale. In ogni caso non siamo certi che possa contestare: dipende da quanto sono i millesimi rispetto al totale, poiche' il regolamento di condominio puo' subire delle modifiche a maggioranza (l'unanimita' e' necessaria solo se il regolamento e' contrattuale e non assembleare). Si consiglia pertanto di rivolgersi ad un'associazione per la proprieta' edilizia portando la documentazione in suo possesso.
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