Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 settembre 2004
Gentile Aduc, Vi scrivo a proposito di una richiesta di assistenza fatta per un telefono cellulare acquistato e, per altro, gia' mandato in assistenza una volta, volevo sapere se ci sono comunque dei tempi da rispettare da parte del venditore (che, se non erro, dovrebbe fornirmi assistenza), o questi puo' prendersi tutto il tempo che vuole, inoltre l'assistenza da parte del venditore puo' essere dietro pagamento di un servizio per spedire il prodotto ad un centro di assistenza, o comunque e' compresa negli obblighi commerciali? Inoltre in un caso del genere, posso chiedere che mi venga offerto un telefono sostitutivo per i giorni necessari alla riparazione del mio. Ancora, se dovesse verificarsi nuovamente un malfunzionamento (diciamo che praticamente nn funzionava affatto) posso chiedere in qualche modo che il prodotto mi venga sostituito, oppure tra un'assistenza e un'altra passa il tempo della garanzia e rimango con un telefono che non funziona? In ultimo, la garanzia e' estesa a 2 anni per ogni tipo di prodotto, anche in caso il prodotto sia antecedente a tale legge e vi siano riportate indicazioni diverse? in tal caso come faccio a pretendere dal commerciante di riparare l'apparecchio in garanzia dopo un anno? Certo di una vostra cortese risposta vi ringrazio fin d'ora. Cordialmente.
Antonio, da Torino
Antonio, da Torino
Risposta ADUC
va fatta una precisazione perche' notiamo che sta facendo un po' di confusione. Una cosa e' la garanzia del produttore, altra e' quella di legge. La prima viene disciplinata, anche nella durata, liberamente dal produttore, tramite specifiche condizioni di garanzia che possono -o meno- prevedere la sostituzione oltre alla classica riparazione. Fanno fede, in merito, tali condizioni ed i vari centri di assistenza possono essere sollecitati secondo cio' che in esse e' previsto. Cio', ovviamente, riguarda anche i tempi di attesa, che comunque non sono specificati dalla legge se non come "congrui". La garanzia di legge, viceversa, ha disposizioni fisse e -ovviamente- piu' generiche, contenute nel d.lgs.24/2002. In sintesi la durata e' di due anni dall'acquisto, e' riservata agli acquisti effettuati dai soggetti consumatori, deve essere rilasciata direttamente dal venditore, copre i vizi di produzione che, se vengono contestati decorsi sei mesi dall'acquisto, devono anche essere dimostrati. Nel momento in cui vi e' un problema, va scelta la strada che conviene percorrere. La garanzia di legge normalmente e' piu' completa e offre maggiori soluzioni, ma non e' detto. Una lunga garanzia del produttore con coperture estese potrebbe risultare piu' conveniente. Le riportiamo, per sua conoscenza, il link di una scheda pratica molto utile
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