Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 settembre 2004
Domanda 8 settembre 2004
Vogliate non tener conto della stessa e-mail precedente a questa, in quanto contenente alcune imprecisioni.
Spett. Associazione Ho dovuto rifare una protesi di 6 denti in oro - porcellana presso uno studio odontoiatrico convenzionato con l'Usl di Crotone, perche' mi era uscito un sospetto granuloma su uno dei moconi su cui appoggiava la vecchia protesi. Ho fatto notare con insistenza che sulla gengiva sopra questa protesi da rifare avevo tale tumefazione simile ad un possibile granuloma e che la protesi doveva essere finita entro inizio settembre 2002. (Altrimenti il lavoro l'avrei fatto fare al Nord perche' da Settembre a Giugno lavoro come insegnante precario a Verona). I medici dello studio dopo aver fatto un preventivo il 24 luglio 2002 di 2.937, 76 euro su radiografia totale endorale di tutti i denti della mia bocca il 24 luglio 2002!, effettuata presso lo stesso studio (ho la ricevuta del ticket di 144, 61 euro ed avevo chiesto subito la copia della radiografia per poter continuare il lavoro al Nord nel caso in cui non fossero riusciti a terminare nei tempi stabiliti il lavoro ma mi e' stata negata!) mi assicuravano invece verbalmente che il lavoro lo avrebbero terminato sicuramente entro l'inizio di Settembre 2002 e promesso che il sospetto granuloma sarebbe scomparso a seguito di un loro intervento medico. Il preventivo del lavoro comprendeva anche un impianto osteointegrato del dente 46 mai realizzato e che spiega la differenza tra il preventivo e la somma da me effettivamente pagata. Il risultato e' che la sola protesi (per non parlare di altre spese gia' pagate e connesse: devitalizzazioni, estrazioni ecc. ecc.), pagata in anticipo 1871, 79 euro il 30 giugno 2003 (a distanza di un anno dal preventivo!) mi e' stata consegnata sulla carta il 10 luglio 2003 (ho la ricevuta di consegna) ma cementata con cemento provvisorio ricordo solo a fine agosto 2003.
(Per il fatto che hanno dovuto rilavorarla subito perche' il 10 luglio 2003 mi dava fastidio; non ho purtroppo nessuna ricevuta di questa ultima data di consegna). Sbagliando inoltre il colore dei denti artificiali rispetto ai miei denti naturali (cio' e' molto evidente in alcune fotografie e mi e' stato confermato tecnicamente da un dentista estraneo alla faccenda: il colore e' scuro e non potrebbe addirittura piu' essere corretto). Essendo dovuto ripartire a Settembre 2003 subito per Verona non ho avuto piu' la possibilita' tranne che per telefono di reclamare i miei diritti. In base alla normativa sottostante, dovrei pero' avere 10 anni di tempo per reclamare il mio diritto ad aver risolto il problema del sospetto granuloma che ancora oggi esiste, oltre al ripristino del danno estetico dovuto alla errata colorazione della protesi (perche' e' stata cementata dallo studio con cemento provvisorio? Si temeva un mio ritorno?) Lo studio dentistico oggi (1 settembre 2004) afferma invece che essendo passato un anno dalla cementazione, non intende ricolorare la protesi tranne nel caso in cui io mi assumessi la responsabilita' di eventuali rotture che la protesi potrebbe subire nel forno di ricottura della ceramica. I danni che dovrei assumermi ammonterebbero a circa 2.000 euro! (Per ironia della sorte o per loro tornaconto economico essi trarrebbero giovamento dal fatto che la protesi dal forno uscisse massacrata... il loro fatturato aumenterebbe di 2.000 euro!). Un dentista invece, mi ha detto che potrei chiedere il risarcimento dei danni e rifare a spese dello studio di Crotone tutto il lavoro presso un altro studio di mia fiducia. Essendo passato un anno, non ricordo se alla consegna della protesi lo studio mi abbia fatto firmare qualche dichiarazione (del tipo: dichiaro di essere soddisfatto ecc...) che potrebbe ostacolare il mio attuale diritto decennale al risarcimento dei danni.
Grazie dell'attenzione e nel salutarVi porgo Distinti saluti.
Pascal
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Norme: Da Associazione Italiana Odontoiatri (da AIO. it) 12/03/2004 Il contratto Odontoiatra/Paziente e Odontoiatra/Odontotecnico (da AIO. it) Il contratto che l'odontoiatra conclude con il paziente ha per oggetto: "le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche" (art. 2 l. 24/7/85 n. 409). E' noto che l'odontoiatra e' responsabile nei confronti del paziente tutte le volte in cui la prestazione non e' eseguita con la necessaria diligenza, prudenza, perizia. Ipotizziamo che in un determinato caso sia necessario incorporare una protesi nel cavo orale di un paziente. Nell'ambito del rapporto di cura stipulato col paziente, il professionista concludera' con l'odontotecnico un contratto di prestazione d'opera (regolato dagli art. 2222 e segg. c. c): a tal fine inviera' le impronte al laboratorio e chiedera' al tecnico di realizzare la protesi. Il tecnico, quindi, si impegna a consegnare all'odontoiatra un manufatto, cioe' un bene materiale. Nel momento in cui l'odontoiatra installa la protesi realizzata dall'odontotecnico nella bocca del paziente, pero', non fornisce a quest'ultimo un bene materiale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche di recente, ha ribadito che: "Anche nel caso di installazione di una protesi, assume rilievo assorbente l'attivita', riservata al medico, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia idonea, di successiva applicazione della protesi, di controllo sulla stessa. Un'entita' materiale non e' mai individuabile nell'opera del dentista, neanche con riferimento alla protesi che puo' considerasi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell'odontotecnico". Qual e' la ragione di questa distinzione? L'art. 2226 c. c. (Difformita' e vizi dell'opera) recita: "L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilita' per difformita' o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purche' in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformita' e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. omissis". Questa norma trova applicazione nell'ambito del contratto che l'odontoiatra conclude con un odontotecnico per la predisposizione, restando nell'esempio, di una protesi. Se la protesi non viene eseguita correttamente, l'odontoiatra puo' chiedere a sua scelta il corretto adempimento (e, cioe', la riesecuzione del manufatto) oppure la risoluzione del contratto (e, quindi, la rescissione del contratto concluso). A tal fine, pero', occorre precisare che se la protesi presenta dei vizi evidenti sin dal momento della consegna, il dentista deve denunciarli subito: diversamente l'odontotecnico si intende liberato dalla sua obbligazione a seguito, cosi' recita l'art. 2226 c. c., dell'accettazione espressa o tacita del manufatto da parte dell'odontoiatra. Se i vizi non sono immediatamente riconoscibili, invece, il professionista deve denunciarne la presenza all'odontotecnico entro otto giorni dalla loro scoperta (meglio se per iscritto e con una lettera r. r.), a pena di decadenza, cioe' a pena di non poter piu' far valere la responsabilita' dell'odontotecnico per l'errata realizzazione del manufatto. Non solo. Dopo aver effettuato la denuncia, occorrera' promuovere un'azione giudiziaria nei confronti del tecnico, entro un anno dalla consegna del bene. La norma in esame, per quanto detto in precedenza, non trova applicazione nei confronti del contratto di cura che l'odontoiatra stipula con il paziente. Quest'ultimo ha, quindi, dieci anni dalla scoperta dell'errore dell'odontoiatra per far valere la responsabilita' contrattuale di quest'ultimo.
L'Unione Consumatori consiglia due procedure piu' snelle: la prima (GU 1012'96) prevede un ricorso all'Ordine provinciale che ha l'obbligo di "procurare la conciliazione o comunque dare un parere" entro 90 giorni; la seconda (3 mesi, piu' costosa) e' l' "accertamento tecnico preventivo" da parte di un perito nominato dal giudice dopo avere avuto il parere di un medico legale (info in Tribunale).

Risposta ADUC
in primo luogo, noi possiamo dirle che avrebbe dovuto contestare il ritardo, per ottenere prima l'intervento: e poi, una volta rilevati i vizi, occorreva contestarli entro l'anno (entro 5 anni puo' contestare i danni derivanti da illecito, quali potrebbero essere -se cosi' venisse stabilito in perizia- i danni alle gengive: ma in primo luogo sono 5 anni e non 10 -ovviamente e' ancora in tempo- ed in secondo luogo occorrono perizie per comprovarlo). La cementazione e relativa colorazione, in effetti, ci pare proprio un danno contestabile in un anno e non in 5. Il riferimento ai 10 anni che ci riporta non riusciamo proprio a vedercelo in nessun modo: e' la prescrizione ordinaria, ma qui si ha una contestazione di un danno.
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