Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 settembre 2004
Il 15 luglio scorso ho inviato alla TELECOM ITALIA la lettera per reclamo delle spese di invio fattura in base all'art. 21 comma 8 del DPR del 26.10.72 n°633 sostituito dall'art. 1 d. p. r. 29/1/1979 n° 24 prevede che le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
A Bologna il Giudice di Pace ha confermato la illegittimita' dela pretesa a seguito di una azione contro Telecom Italia e sono state restituite le somme addebitate.
Mi hanno risposto e cito testualmente "confermiamo gli addebiti praticati per le seguenti motivazioni: l'addebito delle spese di spedizione e' in linea con l'attuale normativa che disciplina la materia e in particolare con l'art. 21 ultimo comma della Legge Iva che vieta di addebitare ai destinatari delle fatture sole le spese connesse alla loro emissione e non alla successiva spedizione.
Peraltro, la previsione e' coerente sia con il Regolamento di Servizio concernente le norme e condizioni di abbonamento ai servizi telefonici (D. M. 08.05.97 n° 197) che con l'art. 14 della nostra Carta dei Servizi.
La stessa Amministrazione Finanziaria con proprie circolari e Risoluzioni ministeriali e le proprie Commissioni Tributarie hanno escluso che la previsione contenuta nel predetto art.21 legge IVA in ordine alle spese di emissione fattura vada applicata anche alle spese di spedizione delle fatture.
Volevo dei chiarimenti in merito grazie.
Nunzia, da Tremestieri Etneo/Catania
A Bologna il Giudice di Pace ha confermato la illegittimita' dela pretesa a seguito di una azione contro Telecom Italia e sono state restituite le somme addebitate.
Mi hanno risposto e cito testualmente "confermiamo gli addebiti praticati per le seguenti motivazioni: l'addebito delle spese di spedizione e' in linea con l'attuale normativa che disciplina la materia e in particolare con l'art. 21 ultimo comma della Legge Iva che vieta di addebitare ai destinatari delle fatture sole le spese connesse alla loro emissione e non alla successiva spedizione.
Peraltro, la previsione e' coerente sia con il Regolamento di Servizio concernente le norme e condizioni di abbonamento ai servizi telefonici (D. M. 08.05.97 n° 197) che con l'art. 14 della nostra Carta dei Servizi.
La stessa Amministrazione Finanziaria con proprie circolari e Risoluzioni ministeriali e le proprie Commissioni Tributarie hanno escluso che la previsione contenuta nel predetto art.21 legge IVA in ordine alle spese di emissione fattura vada applicata anche alle spese di spedizione delle fatture.
Volevo dei chiarimenti in merito grazie.
Nunzia, da Tremestieri Etneo/Catania
Risposta ADUC
secondo noi, le spese di spedizione sono dovute in quanto cio' che le risponde la Telecom stavolta e' corretto (la norma sull'iva si riferisce alle spese di emissione e non di spedizione; tutte le interpretazioni sono possibili, ma a nostro avviso e' forzata), ma se dice di avere una sentenza a favore da parte del giudice di pace, allora a prescindere dal nostro pensiero puo' sicuramente far valere detta sentenza.
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