Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 settembre 2004
Domanda 6 settembre 2004
Gentile Aduc, Vi scrivo per l'ennesimo consiglio.
Nel mese di ottobre 2002 hanno montato nell'appartamento di mia proprieta', una porta finestra che collega il soggiorno con il terrazzo. Nel montaggio il personale della ditta fornitrice versava accidentalmente su una vasta zona del pavimento interno dell'appartamento del solvente comportando il danneggiamento del parquet in quella zona.
Ho inviato richiesta di risarcimento dei danni all'azienda in questione quantificandoli mediante preventivo (¤1500 ca.) della ditta specializzata per la vendita e la posa del parquet.
Dopo un anno, la ditta di assicurazioni della societa' fornitrice, mi comunicava di aver preso in carico la pratica e di contattarla; a seguito di tali contatti telefonici nello stesso mese di ottobre 2003 venivo contattata dal perito dell'assicurazione che nel mese di novembre procedeva alle operazioni peritali.
Poi piu' nulla; ho tentato piu' volte di contattare telefonicamente l'agenzia assicurativa ma rispondeva sempre una segreteria che invitava ad inviare un fax; ad aprile ho inviato quindi un fax per richiedere notizie in merito.
Al ritorno dalle ferie, ho trovato nella posta una missiva di un istituto bancario unitamente ad un assegno di 320 euro (!!!!). Capirete bene la mia sorpresa.
Ora Vi chiedo: devo incassarlo e contestare l'ammontare dell'indennizzo oppure l'incasso preclude ogni contestazione?
Ed infine, in quale sede e con che modalita' devo contestare quanto sopra?
Vi ringrazio per l'attenzione.
Marisilva, da Roma

Risposta ADUC
se non firma la liberatoria, puo' anche incassarlo: ma prima invii una raccomandata A/R di contestazione, facendo espressamente presente di incassare la somma esclusivamente a titolo di anticipo e non a saldo delle spettanze, intimando pertanto di rimborsare le differenze entro un termine di 15 gg, decorso il quale agira' in giudizio. Dobbiamo tuttavia avvisarla che potrebbero esserci dei problemi. Infatti, lei aveva pieno e totale titolo per agire su chi le ha arrecato il danno, mentre l'assicurazione NON e' la sua controparte diretta in merito, bensi' una garanzia suppletiva: che potrebbe, pertanto, avere da contratto una copertura limitata e cio' legittimamente. In quel caso, non sarebbe pero' piu' nei termini per agire sul responsabile effettivo, stante il tempo ormai abbondantemente decorso.
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