Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 settembre 2000
Ho ricevuto la notifica di una multa il 25 agosto 2000, di un importo di circa L.70.000.
Il 28 agosto ho ricevuto una seconda notifica della stessa multa con un importo di L. 90.000; alla multa iniziale era stato aggiunto un importo di L.20.000 per ritardato pagamento.
Vorrei sapere se e’ previsto un sollecito cosi’ a breve termine (3 giorni) al quale segue subito una mora.
Vi ringrazio e aspetto una risposta.
Il 28 agosto ho ricevuto una seconda notifica della stessa multa con un importo di L. 90.000; alla multa iniziale era stato aggiunto un importo di L.20.000 per ritardato pagamento.
Vorrei sapere se e’ previsto un sollecito cosi’ a breve termine (3 giorni) al quale segue subito una mora.
Vi ringrazio e aspetto una risposta.
Risposta ADUC
Il caso e' veramente strano. Ci sono 60 gg di tempo per pagare. Inoltre, in caso di pagamento ritardato, oltre i 60 gg la multa raddoppierebbe e non si limiterebbe a un aumento di 20.000 lire. Per prima cosa si accerti che si tratti della medesima contravvenzione. Poi, presenti ricorso al giudice di pace del luogo ove il fatto e' avvenuto. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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