Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 settembre 2004
il mio problema e' relativo ad una contravvenzione per eccesso di velocita' (92 Km/h orari in un tratto che ne consentiva 50 Km/h presso l'aeroporto della Malpensa) desideravo sapere se esiste la possibilita' di ricorrere dal momento che non sono stato fermato e come posso sapere se la strada che percorrevo era coperta da decreto prefettizio che espressamente consentiva l'omissione del fermo.
Se esiste una ulteriore tolleranza applicabile rispetto allo strumento di rilevazione Autovelox 104 c2 1315. Come se non bastasse stavo utilizzando la mia macchina privata per andare a prendere dei clienti all'aeroporto per l'azienda per la quale lavoro(posso chiedere ed ottenere che almeno la multa sia pagata dalla mia azienda?) Spero sia possibile contattarvi direttamente o mandarvi il fax della contravvenzione per ottenere qualche consiglio.
Ringrazio anticipatamente.
Marco, da Alessandria
Se esiste una ulteriore tolleranza applicabile rispetto allo strumento di rilevazione Autovelox 104 c2 1315. Come se non bastasse stavo utilizzando la mia macchina privata per andare a prendere dei clienti all'aeroporto per l'azienda per la quale lavoro(posso chiedere ed ottenere che almeno la multa sia pagata dalla mia azienda?) Spero sia possibile contattarvi direttamente o mandarvi il fax della contravvenzione per ottenere qualche consiglio.
Ringrazio anticipatamente.
Marco, da Alessandria
Risposta ADUC
contestare per mancato fermo le multe di infrazioni accertate da autovelox e', da due anni a questa parte, diventato sempre piu' difficile. Una circolare del ministero dell'interno (prot.M/2413-1 del 6/8/03), che ha stabilito i criteri applicativi della recente riforma al codice della strada, precisa che in presenza di autovelox non vige piu' l'obbligo della contestazione immediata quando il mezzo e' a distanza dal posto di polizia o si trova nell'impossibilita' di essere fermato. In un certo senso, l'autovelox "sostituisce" il fermo. In piu' (anche se dopo questa circolare cio' diventa praticamente superfluo) sul alcune strade tale obbligo puo' risultare derogato, come gia' le risulta, per decreto prefettizio. Il riferimento a tale decreto potrebbe essere riportato direttamente sul verbale tra le motivazioni del mancato fermo. Se non lo fosse, per verificarne l'esistenza, deve rivolgersi direttamente alla locale prefettura. C'e' anche dell'altro: una recente sentenza della corte di cassazione (n.17947/03) ha stabilito che "l'impossibilita' di contestazione immediata puo' trovare una giustificazione in presenza di una velocita' assolutamente eccessiva e proibitiva dell'arresto del veicolo". La sentenza specifica anche che il fermo si considera impossibile quando l'apparecchiatura consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo. Concludendo, riteniamo in generale sconsigliabile tale tipo di ricorso. Se proprio NON vi fosse un decreto del prefetto che deroga dall'obbligo di fermo, un TENTATIVO potrebbe essere fatto, ma davanti al giudice di pace e non al prefetto.
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