Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 settembre 2000
In data 14/09/00 la societa della quale solo legale rappresentante (specifico che’ e’ una S.r.l.) ha ricevuto a mezzo raccomandata una contravvenzione effettuata dalla polizia municipale del comune di Travedona Monate (VA) in data 27/07/00.
In tale contravvenzione viene contestata al conducente di uno degli autoveicoli di nostra proprieta’ la violazione dell'art. 142/9.
Specifico che dal verbale ricevuto si evidenzia che:
- l'autovettura in questione circolava alla velocita’ di 102 Km/h in un tratto di superstrada a due corsie per senso di marcia ove il limite e’ di 60 km/h
- la velocita’ dell'autovettura e’ stata determinata tramite l'utilizzo di apparecchiatura autovelox 103
- la violazione non e’ stata immediatamente contestata causa "ai sensi dell'art. 384 comma 1° lett. E del regolamento al C.D.S."
- l'ammontare della contravvenzione e’ di £. 617.300
- dalla suddetta violazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
- in allegato al verbale ci e’ stato inviato un modulo che "mi invita", in qualita’ di proprietario del veicolo, a presentarmi entro 30 giorni ad un comando di polizia per indicare le generalita’ della persona che si trovava alla guida dell'autovettura al momento della contravvenzione.
Non essendo in grado di stabilire la persona che guidava l'autovettura quel giorno vi chiedo come mi devo comportare e, considerando il fatto che la violazione non e’ stata immediatamente contestata, la possibilita’ di contestare all'intera contravvenzione.
In tale contravvenzione viene contestata al conducente di uno degli autoveicoli di nostra proprieta’ la violazione dell'art. 142/9.
Specifico che dal verbale ricevuto si evidenzia che:
- l'autovettura in questione circolava alla velocita’ di 102 Km/h in un tratto di superstrada a due corsie per senso di marcia ove il limite e’ di 60 km/h
- la velocita’ dell'autovettura e’ stata determinata tramite l'utilizzo di apparecchiatura autovelox 103
- la violazione non e’ stata immediatamente contestata causa "ai sensi dell'art. 384 comma 1° lett. E del regolamento al C.D.S."
- l'ammontare della contravvenzione e’ di £. 617.300
- dalla suddetta violazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
- in allegato al verbale ci e’ stato inviato un modulo che "mi invita", in qualita’ di proprietario del veicolo, a presentarmi entro 30 giorni ad un comando di polizia per indicare le generalita’ della persona che si trovava alla guida dell'autovettura al momento della contravvenzione.
Non essendo in grado di stabilire la persona che guidava l'autovettura quel giorno vi chiedo come mi devo comportare e, considerando il fatto che la violazione non e’ stata immediatamente contestata, la possibilita’ di contestare all'intera contravvenzione.
Risposta ADUC
Occorrera' appunto che lei si rechi presso il Comando di Polizia rilasciando una dichiarazione in cui specifichera' di non essere in grado di stabilire chi fosse alla guida, essendo le auto della societa' utilizzate abitualmente da tutti gli impiegati: in conseguenza di cio' la patente non dovrebbe essere sospesa.
In relazione alla multa, e' possibile, volendo, tentare il ricorso adducendo la mancanza della contestazione immediata.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
In relazione alla multa, e' possibile, volendo, tentare il ricorso adducendo la mancanza della contestazione immediata.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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