Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 agosto 2004
Domanda 26 agosto 2004
Buonasera, spero che mi potiate aiutare.
A fine giugno ho comprato un cell. Nokia 6230 a Palermo (Citta' dove sono nato) dove sono andato in ferie, qualche giorno dopo rientrato a Belluno e provando il mio nuovo cell. mi sono accorto che non funzionava. Il 29 giugno mi sono recato ad un centro assistenza per far riparare il mio nuovo telefonino ma a tutt'oggi (24 agosto) non ho piu' notizie (del mio) telefono. Dopo varie telefonate mi e' stato detto che non riuscendo a riparare il danno lo hanno dato in consegna ad un centro assistenza nokia (questo ai primi di luglio) non hanno avuto piu' notizie. Adesso vorrei sapere come faccio a riavere il mio cellulare? E' normale tutto cio'? A chi mi posso rivolgere per ottenere cio' che mi e' dovuto? Grazie per la cortese attenzione. Distinti Saluti.
Francesco, da Agordo (BL)

Risposta ADUC
per la restituzione da riparazione, la legge
parla solo di "termine congruo" ,non esistendo, di fatto, un termine massimo legale. Puo' controllare il contratto di assistenza per vedere se vi fosse previsto un termine, altrimenti potrebbe darlo lei (anche perche' comunque e' gia' passato piu' di un mese, gia' da ritenersi congruo). Invii una raccomandata A/R dove contestera' il mancato adempimento, facendo riferimento all'avvenuta consegna del telefono in riparazione, intimando che provvedano entro 15gg ed aggiungendo la minaccia, in difetto, di adire le vie legali. Sul contratto di assistenza potra' controllare anche se vi fosse prevista la sostituzione, soprattutto riguardo al suo caso. Qualora vi fosse, potrebbe aggiungerne la richiesta sulla raccomandata, ovviamente riferendosi al contratto stesso. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' rivolgersi al giudice di pace tentando, inizialmente, una conciliazione. Per sua informazione sappia, comunque, che se non dovesse risolvere con questa riparazione, o se la stessa si rivelasse impossibile, esiste un'altra strada percorribile. I beni di consumo acquistati da soggetti consumatori infatti sono coperti anche da una garanzia dai vizi di produzione prevista e disciplinata dalla legge (d.lgs.24/2002) che prevede che a risponderne, per due anni dall'acquisto, sia direttamente il venditore. Se il vizio si manifesta (e viene contestato ) nei primi sei mesi dall'acquisto, il consumatore non e' tenuto a dimostrarne la presenza. Al venditore puo' essere richiesta la riparazione o la sostituzione, e nel suo caso la seconda soluzione potrebbe essere richiesta sostenendo che il precedente tentativo di riparazione e' stato inutile o impossibile. Trattandosi di un'altra strada, e' necessario per farlo aver comunque terminato ogni rapporto con i centri di assistenza. La richiesta al venditore dovra' essere formulata tramite messa in mora (come la lettera descritta precedentemente: raccomandata A/R dettando un termine di 15gg e minacciando, in difetto, di adire le vie legali). Le inviamo, per sua conoscenza, il link del testo della suddetta legge:
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