Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 settembre 2000
Cara Aduc,
ho letto un articolo che parla della possibilita’ di fare ricorso per le multe con autovelox.
Volevo sapere se e’ possibile farlo anche se si e’ gia’ pagata la multa. In tal caso volevo sapere se la data di notifica e’ quella del tagliando dell'ufficio postale.
Quest'ultimo io non ce l'ho, mi sembra che il postino faccia firmare e non lasci ricevute. Devo andare alle Poste e vedere sul libretto del postino quando me l'ha consegnata?
Non credo faccia testo la data della multa, perche’ la data e’ antecedente a quella della consegna per posta.
ho letto un articolo che parla della possibilita’ di fare ricorso per le multe con autovelox.
Volevo sapere se e’ possibile farlo anche se si e’ gia’ pagata la multa. In tal caso volevo sapere se la data di notifica e’ quella del tagliando dell'ufficio postale.
Quest'ultimo io non ce l'ho, mi sembra che il postino faccia firmare e non lasci ricevute. Devo andare alle Poste e vedere sul libretto del postino quando me l'ha consegnata?
Non credo faccia testo la data della multa, perche’ la data e’ antecedente a quella della consegna per posta.
Risposta ADUC
La data di notifica da cui far decorrere il termine per il pagamento -o per la presentazione del ricorso- e' quella della data in cui viene apposta la firma di ricevimento. Sicuramente, non le viene rilasciata alcuna ricevuta.
Il ricorso puo' essere fatto dal giudice di pace entro 30 gg dalla notifica, indipendentemente dal fatto che abbia pagato. Se invece i 30 gg fossero passati, non rimane che il Prefetto, entro 60 gg; ma quest'ultimo e' probabile che considerera' il pagamento come un'accettazione (il rischio c'e' anche con il giudice, pero' e' molto piu' improbabile una tale interpretazione).
L'esito del ricorso non e' mai sicuro.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso puo' essere fatto dal giudice di pace entro 30 gg dalla notifica, indipendentemente dal fatto che abbia pagato. Se invece i 30 gg fossero passati, non rimane che il Prefetto, entro 60 gg; ma quest'ultimo e' probabile che considerera' il pagamento come un'accettazione (il rischio c'e' anche con il giudice, pero' e' molto piu' improbabile una tale interpretazione).
L'esito del ricorso non e' mai sicuro.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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