Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 agosto 2004
Domanda 19 agosto 2004
buona sera, nel mese di novembre ho acquistato presso un rivenditore wind un telefonino i-mode della nec. Questo telefonino ha cominciato da subito a darmi dei problemi, fino al giorno in cui si e' spento del tutto. La parte elettronica del telefono, e' stata sostituita per due volte, quella che ho ora e' il terzo e va peggio di prima si blocca di continuo e devo togliere la batteria per sbloccarlo. A questo punto questo telefono non lo voglio piu', posso chiedere che mi venga sostituito con un altro modello? Posso chiedere un rimborso? Grazie.
Domenico, da Lanciano

Risposta ADUC
presumiamo che fino ad ora si sia rivolto all'assistenza del produttore. Prima di chiedere loro una sostituzione del telefonino, dovra' appurare che essa sia prevista -per il caso specifico- nelle condizioni di garanzia. In tal caso non dovrebbe essere difficile ottenerla, al limite potrebbe farne richiesta per raccomandata A/R, dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Se il produttore non l'avesse prevista nella sua garanzia, la sostituzione potrebbe essere comunque richiesta al venditore, secondo quanto previsto dal d.lgs.24/2002. I beni di consumo acquistati da soggetti consumatori infatti sono coperti anche da una garanzia dai vizi di produzione prevista e disciplinata da tale legge che prevede che a risponderne, per due anni dall'acquisto, sia direttamente il venditore. Al venditore puo' essere richiesta la riparazione o la sostituzione, e nel suo caso la seconda soluzione potrebbe essere richiesta basandosi sull'inefficacia dei due precedenti tentativi di riparazione.
Trattandosi di un'altra strada, e' necessario per farlo aver comunque terminato ogni rapporto con i centri di assistenza. Essendo trascorsi piu' di sei mesi dall'acquisto, potra' essere necessario, soprattutto arrivando davanti al giudice di pace, dimostrare la presenza del vizio tramite una perizia. La richiesta al venditore dovra' essere formulata tramite messa in mora (come la lettera descritta precedentemente: raccomandata A/R dettando un termine di 15gg e minacciando, in difetto, di adire le vie legali). Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' rivolgersi al giudice di pace tentando, inizialmente, una conciliazione. Le inviamo, per sua conoscenza, il link del testo della suddetta legge:
clicca qui
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →