Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 settembre 2000
Il giorno 14.09.2000 ho ricevuto comunicazione di una multa che la Polizia Municipale del Comune di Pontedera mi ha effettuato per eccesso di velocita’ (importo 621.600 lire) il giorno 14.08 mentre percorrevo la S.g.c. FI-PI-LI IN DIREZIONE Firenze-Pisa. La mia velocita’ era di 117 km/h ed i vigili hanno posizionato l'autovelox mod. Velomatic 512 (103 B) in un tratto in cui la velocita’ max consentita e’ di 60 km/h (si tratta di una superstrada!!!!) tanto da metter l'autovelox in un campo fuori dalla carreggiata perche’ in quel breve tratto di strada con limite max 60 km/h non sono presenti aree di sosta ben coperte. Nelle annotazioni vengo informato che non sono stato immediatamente fermato perche’ tale infrazione e’ stata accertata dopo il passaggio del veicolo ma soprattutto che l'assenza di piazzole di sosta nelle immediate vicinanze della postazione non permetteva di procedere al fermo del veicolo senza produrre pericolo alla circolazione: mi domando ma gli autovelox nel Comune di Pontedera sorgono come funghi o vengono piazzati dalla Pulizia Municipale? Se mettendolo in quel punto non e’ possibile fermare le auto non e’ allora possibile metterlo in un altro punto dove tale operazione e’ possibile? Forse in altri punti il limite max di velocita’ e’ 90 km/h e cio’ non permetterebbe di fare le multe a tappeto. Tutto questo mi porta a pensare che l'unico motivo per cui tali multe vengono fatte e’ quello di soddisfare le casse del Comune di Pontedera ed non posso considerare tale atteggiamento che doloso. Ho possibilita’ di fare ricorso con ragionevoli speranze di vincerlo e quale e’ la procedura (Prefetto o Giudice di Pace?)che devo seguire?
Pensate di potermi aiutare in questa battaglia contro un sopruso? Non mi sento un delinquente nel guidare la mia auto in una superstrada a 117 km/h. Grazie per la risposta.
Pensate di potermi aiutare in questa battaglia contro un sopruso? Non mi sento un delinquente nel guidare la mia auto in una superstrada a 117 km/h. Grazie per la risposta.
Risposta ADUC
Ritenerlo un atteggiamento doloso puo' essere eccessivo, pero' a nostro avviso c'e' materia per tentare una contestazione. L'esito non e' certo: deve valutare lei se vale o meno la pena di rischiare.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
PS: forse l'intenzione e' quella, pero' e' un organo di Polizia e non di Pulizia.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
PS: forse l'intenzione e' quella, pero' e' un organo di Polizia e non di Pulizia.
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