Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 settembre 2000
18-Sett-00
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho ricevuto la notifica di una contravvenzione con autovelox AX104C2 per violazione all'art.142 co.8 in quanto sull'autostrada A26 sud in località Stroppiana viaggiavo ad una velocità di 122 km/h mentre il limite era di 100. Scrivono che non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (art.384 lett. E del Regolamento). Nelle modalità di pagamento c'è scritto che posso versare l'importo di lire 242400 fino al 60 gg dalla data di notifica oppure posso fare ricorso al prefetto di Vercelli. Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento in misura ridotta ed in assenza di ricorso, l'atto costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta. Poi c'è un timbro che riporta "esiste agli atti documentazione fotografica della violazione che sarà trasmessa all'autorità competente in caso di ricorso".
Vi chiede se posso contestare tale contravvenzione in quanto la mia velocità era tale che potevo essere benissimo fermato e inoltre perchè non è stato messo che posso fare ricorso al Giudice di Pace? forse perchè non è previsto?
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RICHIESTA.............Ho ricevuto la notifica di una contravvenzione con autovelox AX104C2 per violazione all'art.142 co.8 in quanto sull'autostrada A26 sud in località Stroppiana viaggiavo ad una velocità di 122 km/h mentre il limite era di 100. Scrivono che non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (art.384 lett. E del Regolamento). Nelle modalità di pagamento c'è scritto che posso versare l'importo di lire 242400 fino al 60 gg dalla data di notifica oppure posso fare ricorso al prefetto di Vercelli. Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento in misura ridotta ed in assenza di ricorso, l'atto costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta. Poi c'è un timbro che riporta "esiste agli atti documentazione fotografica della violazione che sarà trasmessa all'autorità competente in caso di ricorso".
Vi chiede se posso contestare tale contravvenzione in quanto la mia velocità era tale che potevo essere benissimo fermato e inoltre perchè non è stato messo che posso fare ricorso al Giudice di Pace? forse perchè non è previsto?
Risposta ADUC
Il ricorso al giudice di pace e' previsto: solo che lo hanno omesso. Sicuramente, anche questo punto puo' essere contestato.
Davanti al giudice, e' possibile contestare questo mancato fermo: non c'e' certezza ma vi sono possibilita' di un esito positivo e di un accoglimento di tale interpretazione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Davanti al giudice, e' possibile contestare questo mancato fermo: non c'e' certezza ma vi sono possibilita' di un esito positivo e di un accoglimento di tale interpretazione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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