Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 settembre 2000
Domanda 18 settembre 2000
avendo preso una multa con l'autovelox per aver superato di 33 km/h il limite di velocita', mi interesserebbe sapere quanto segue:
1) se la multa deve essere contestata sul posto o se e' valida anche se arriva il verbale a casa ;
2) se posso ricorrere ;
3) l'indirizzo del giudice di pace a cui spedire l'eventuale ricorso calcolando che io sono residente in Sant'Oreste (RM) e l' infrazione mi e' stata contestata in Riano (RM);
4) il vostro piu' vicino ufficio a ROMA;
il modello di autovelox e' il 104/c2 , la zona dell'infrazione era il km.23+900 in direzione Roma del tratto di strada VIA FLAMINIA il giorno 16/07/2000 alle ore 01.15 AM, sul verbale e' stato scritto che non sono stato fermato perche' l'apparecchio rileva l'infrazione una volta che l'autoveicolo e' passato e che gli agenti non hanno potuto provvedere al fermo in tempo utile o nei modi regolamentari .
Nel ringraziarvi per una vostra completa risposta vi porgo i piu' sentiti saluti.

Risposta ADUC
Secondo quanto ribadito con l'ultima sentenza della Cassazione, le multe effettuate con rilevatori che consentono l'immediato rilievo prevedono l'immediato fermo: in mancanza dello stesso e' possibile tentare il ricorso. Qualora il verbale non fosse stato redatto sul postole verra' notificato a casa la notifica entro 150gg dell'infrazione (non e' aprioristicamente contestato il mancato fermo, poiche' in talune circostanze possono esservi ragioni valide: e' la mancanza di dette ragioni che consente di invalidare l'atto).
Il ricorso e' possibile sia per l'eventuale mancato fermo sia per altri motivi che lei ritiene opportuni. Il ricorso e' da presentarsi entro 30 gg dalla notifica del verbale al giudice di pace competente -se necessario dovra' prendere residenza presso la cancelleria dello stesso- oppure entro 60 gg al Prefetto. Il ricorso al giudice deve essere presentato di persona, mentre al Prefetto e' sufficiente una raccomandata A/R. Non faccia l'errore di inviare per raccomandata il ricorso al giudice di pace, non e' consentito: occorre assolutamente ed inderogabilmente presentarlo di persona al giudice del luogo dove il fatto e' avvenuto (dunque per lei quello competente per Riano).
A Roma abbiamo una sede, ma non fa consulenza al pubblico.
In ogni modo, ecco in sintesi tutte le informazioni di cui avra' sicuramente bisogno: Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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