Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 agosto 2004
Domanda 7 agosto 2004
Corretta applicazione I. V. A. gas metano per uso domestico.
L'azienda che fornisce il metano nella nostra zona asserisce che, in base alle circolari dell'Amministrazione finanziaria n.273/E del 23/11/98 e n.82/E del 7/4/99, l'agevolazione dell'aliquota Iva (10% per le forniture di gas metano usato solo come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per la produzione di acqua calda) non puo' essere applicata in mancanza di contatori differenziati che consentano la rilevazione dei consumi per i differenti usi.
In un programma televisivo ho pero' sentito dire dal Ministro competente che la mancanza del doppio contatore non giustifica l'applicazione generalizzata dell'IVA totale (20%) in quanto, ad esempio in estate, il riscaldamento non e' ovviamente in funzione.
Nei mesi invernali, sempre secondo il Ministro, l'imponibile potrebbe essere diviso scorporando quello dovuto alla "prima necessita'" che si potrebbe desumere dai mesi estivi.
Avete qualche suggerimento o notizia piu' precisa in merito?
Se vi occorre potrei inviarvi la corrispondenza intercorsa con l'Azienda fornitrice.
Grazie.
Andrea, da Paina di Giussano/Milano

Risposta ADUC
a rigor di logica (e di normativa) le cose stanno proprio come le ha riportato l'azienda del gas. La questione sull'iva e' infatti molto chiara in quanto esistono due contratti distinti (quindi due contatori), mentre e' ambigua nel caso dei contratti misti.
Esiste infatti un'incompletezza normativa che alcuni giudici di pace hanno interpretato a favore del consumatore che chiedeva l'applicazione dell'Iva ridotta del 10% per il periodo estivo. Va fatto eventualmente un ricorso presso il giudice di pace, previo invio di una raccomandata A/R di richiesta di rimborso. Questa va fatta specificando che le norme di legge prevedono l'applicazione dell'iva al 10% per il gas ad uso domestico ed il 20% per il gas ad uso riscaldamento, che le fatturazioni vengono comunque fatte con l'unica aliquota del 20% nonostante, nel periodo estivo, il riscaldamento non sia utilizzabile per legge. Riferendosi poi alle varie sentenze (giudice di pace di Massa sentenza n.242 del 11/4/01 e giudice di pace di Ancona sentenza n.445 del 20/6/03) deve essere richiesta l'applicazione dell'iva al 10% per il periodo estivo, o meglio per il periodo per il quale per legge e' proibito l'uso del riscaldamento, con relativo ricalcolo delle fatture emesse. Per concludere va dettato un termine di 15gg per provvedere minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente (ormai dopo il 15/9) la questione deve comunque essere portata davanti ad un giudice di pace, sperando che la veda nello stesso modo.
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