Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 agosto 2004
Domanda 5 agosto 2004
Egregi Signori, e' stato acquistato un lettore cd a marzo 2004 che da subito non ha funzionato, essendo in garanzia (24 mesi) e' stato portato al centro assistenza in cui riparano elettrodomestici della stessa marca del lettore. Al centro hanno dichiarato di non avere i pezzi per riparare il lettore e hanno detto di rivolgersi al venditore per la sostituzione.
Il rivenditore non ha sostituito il prodotto dicendo che secondo una legge europea loro potevano sostituirlo solo entro 1 settimana dall'acquisto e che dopo tale periodo la sostituzione era di competenza del centro assistenza. Avrei bisogno di sapere la legge che puo' permettermi di riottenere un lettore cd nuovamente funzionante o comunque nuovo!
Grazie.
Alessandra, da Tropea

Risposta ADUC
mentre il centro di assistenza le ha dato una indicazione sensata, il venditore sta, speriamo per ignoranza, dandole informazioni completamente sbagliate. Sui beni di consumo acquistati da soggetti consumatori ci sono infatti due anni di garanzia di legge (d.lgs.24/2002, in ottemperanza ad una direttiva CEE) a copertura dei vizi di produzione e di conformita', a cui deve rispondere il VENDITORE. Questa garanzia e' ALTERNATIVA e spesso integrativa di quella del produttore, che viceversa NON e' disciplinata per legge ma liberamente gestita dal produttore stesso, con una durata minima di sei mesi. Quando un bene di consumo viene acquistato da un consumatore, quindi, ci sono DUE strade possibili, perlomeno finche' e' valida la garanzia del produttore. Per quanto riguarda la garanzia di legge, questa stabilisce quanto segue:
- il vizio deve essere contestato al venditore entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume (come nel suo caso);
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace. Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
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