Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 luglio 2004
Domanda 30 luglio 2004
Buongiorno, solo una breve domanda. Ho acquistato un piano cottura c/o un centro commerciale. Da qualche giorno non funziona piu'. L'ho acquistato meno di un mese fa e so che rivolgendomi dove l'ho acquistato mi daranno il numero telefonico di un centro assistenza che uscira' e minimo si fara' pagare l'uscita. Volevo sapere, ma e' normale che per un prodotto in garanzia non sia il venditore responsabile del buon funzionamento dello stesso e che non risponda direttamente con la sistemazione dello stesso, e se e' il caso con la sostituzione? Non mi sembra giusto che io debba pagare un centro assistenza per un prodotto in garanzia. C'e' qualche soluzione?
Grazie.
Roberto, da Busto Arsizio

Risposta ADUC
in effetti la possibilita' di rivalersi direttamente sul venditore c'e'. Sui beni di consumo acquistati da soggetti consumatori ci sono infatti due anni di garanzia di legge (d.lgs.24/2002) a copertura dei vizi di produzione e di conformita', a cui deve rispondere, appunto, il venditore. Questa garanzia e' ALTERNATIVA e spesso integrativa di quella del produttore, che viceversa NON e' disciplinata per legge ma liberamente gestita dal produttore stesso, con una durata minima di sei mesi. Quando un bene di consumo viene acquistato da un consumatore, quindi, ci sono DUE strade possibili, perlomeno finche' e' valida la garanzia del produttore. Per quanto riguarda la garanzia di legge, questa stabilisce quanto segue:
- il vizio deve essere contestato al venditore entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume (come nel suo caso);
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace. Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
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