Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 settembre 2000
Domanda 15 settembre 2000
Abito a Pavia ed ho ricevuto dal Comune di Bologna la notifica per un'infrazione conciliabile con una ammenda di 60.600 + 17.300 per spese di accertamento e notificazione;
questa recita:
"In Via Matteotti il 6.6.00 alle 18.13 il conducente del veicolo... ha violato l'art. 040 del C.d.S. poiche': IN RELAZIONE ALL'ART 146, CIRCOLAVA CON DIREZIONE CENTRO SU CORSIA RISERVATA, CON VEICOLO NON AUTORIZZATO. NON CONTESTATO PERCHE' L'ACCERTATORE NON ERA PROVVISTO DI CONTRASSEGNO.
Ho telefonato al Comune di Bologna per chiarimenti sulla motivazione contenuta nell'ultima frase e questi mi hanno detto che l'infrazione e' stata rilevata da un Accertatore della Sosta che non e' autorizzato a fermare i veicoli.
Poiche' mi risulta che con sentenza 4010/2000 la Cassazione ha stabilito che "l'infrazione se possibile va contestata" chiedo:
visto che il comune di Bologna sa a priori che i suoi Accertatori della Sosta non hanno autorita' a fermare i veicoli, e quindi non possono contestare contravvenzioni effettuate da veicoli in movimento, e' valida la motivazione fornitami per la mancata contestazione? Secondo me no in quanto gia' all'origine il Comune sa che con gli Accertatori della Sosta non potra' contestare contravvenzioni effettuate da conducenti di veicoli in movimento e tale atteggiamento e' quindi in contrasto con la sentenza 4010/2000.
Oltretutto questo mi costringera' a pagare 17300 Lire in piu' che non avrei dovuto sborsare se la contestazione mi fosse stata fatta al momento.
Grazie anticipatamente della risposta che mi fornirete e distinti saluti.

Risposta ADUC
Il suo ragionamento ci sembra corretto, pero' non le possiamo confermare quella che potrebbe essere la valutazione di un eventuale giudice: non c'e' certezza di ottenere un risultato positivo.
Se pero' ha voglia di tentare, se vincesse costituirebbe un interessante precedente.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali saluti,
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