Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 settembre 2000
Domanda 14 settembre 2000
ho ricevuto il verbale di una multa fatta con autovelox in data 18/07/00, ma in quel giorno io non mi sono accorto ne del limite di 50 ne della presenza di una pattuglia di vigili comunali.
Sul verbale viene specificato che non è stata contestata subito perchè non vi vi era spazio per poter fermare il trasgressore, senza creare intralcio alla circolazione.
Visto il vostro stampato per il ricorso, vi chiedo se il modello dell'atovelox è determinante perchè voi citate il 104/ c il mio è 512 ecc. Vorrei sapere se il ricorso puo essere fatto ugualmente indipendentemente dal modello di autovelox grazie per la vostra cortesia distinti saluti

Risposta ADUC
Il modello e' determinante, comunque anche il 512 prevede il rilievo immediato -consentendo cosi' la contestazione immediata. Il ricorso e' pertanto possibile: sara' il giudice a valutare se la motivazione addotta per il mancato fermo sia valida o se sia invece contestabile, consentendo l'annullamento della multa. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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