Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 luglio 2004
Domanda 22 luglio 2004
Mi e' stato staccato, da telecom, la linea telefonica senza preavviso per il mancato pagamento di parte di una bolletta telefonica, di ottobre scorso, su cui grava una denuncia per i numeri 709.. L'utenza e' un'azienda, e cio' ha comportato e sta comportando un danno economico non indifferente, soprattutto perche' finche' non arriva l'avviso di pagamento non e' possibile effettuare il pagamento (dal momento che gli operatori non comunicano l'importo) e senza il pagamento continuano a staccare la linea.
Tutto cio' e' giusto e legale? e soprattutto, e' vero che le denunce fatte sono decadute?
grazie dell'attenzione.
Marianna, da Riccione

Risposta ADUC
omettere il pagamento e presentare la denuncia in cui di fatto ammetteva di aver subito lei la truffa deresponsabilizzando Telecom, sicuramente non era la scelta piu' saggia da fare. In ogni caso, in linea generale non e' mai legittimo autodecurtarsi alcunche': le fatture si contestano, agendo tempestivamente in giudizio; non si procede autonomamente.
Non crediamo che non sia possibile avere gli estremi di quella fattura tramite gli operatori: telefoni, si faccia dare i dati della fattura che risulta loro omessa e provveda al pagamento mediante bollettino in bianco. Per quanto concerne le numerazioni 70x, sicuramente poteva contestare sostenendo trattarsi di immissioni avvenute sulla linea Telecom da parte di terzi ignoti; ma avendo sostenuto in denuncia di aver subito lei la truffa (e quindi avendo titolo per rivalersi sull'ignoto soggetto che ovviamente mai sara' rintracciato) o subisce il danno che purtroppo ha sostenuto di aver avuto direttamente, oppure cambia adesso versione sostenendo di essersi sbagliata prima nel dichiarare che si sia trattato di virus da lei ricevuti direttamente, invece che di immissioni sulla linea Telecom come consigliato da noi.
A prescindere da tutto cio', il mancato preavviso puo' sicuramente essere contestato di per se' e quindi per tale omissione (non per il distacco in quanto tale ma per la mancanza del preavviso) e' possibile agire in giudizio e chiedere il rimborso del danno determinato da detto fatto.
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