Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 luglio 2004
Domanda 17 luglio 2004
Gentile redazione Aduc, nel mese di Maggio ho acquistato un telefono cellulare Samsung S300 di importazione presso un centro commerciale della citta' in cui vivo. Pochi giorni dopo (20 circa) il telefono ha smesso di funzionare, per un difetto che inizialmente ho attribuito alla copertura di rete del mio operatore e solo in un secondo momento ho capito essere proprio del cellulare. Ho tempestivamente riportato l'apparecchio accompagnato da garanzia presso il rivenditore il quale ha provveduto a sua volta a spedirlo al centro assistenza WSC Samsung piu' vicino. Lo stesso rivenditore mi ha a suo tempo fatto presente che trattandosi di un difetto attribuibile alla scheda madre, i tempi di attesa sarebbero stati piuttosto lunghi, e comunque compresi tra due e quattro settimane. Ad oggi sono trascorse cinque settimane e il mio telefono ancora non e' riparato. Inoltre non lo sara' almeno per le prossime due settimane (che porteranno a un mese e 21 giorni la mia attesa!) dal momento che l'operatrice WSC con cui ho parlato questa mattina mi ha fatto presente che il telefono e' in attesa di materiale di ricambio e questo sara' disponibile solo tra dieci giorni (N. B. la stessa cosa mi e' stata detta due settimane fa, al mio primo sollecito!). Chiedo ora: in nessun caso posso pretendere la sostituzione del mio telefono con uno nuovo? E' giusto che, pur in garanzia, i tempi di attesa siano cosi' lunghi e soprattutto che in un cellulare praticamente nuovo, utilizzato solo qualche giorno, si guasti la scheda madre?
Attendo un consiglio ringraziandoVi in anticipo. Cordiali Saluti.
Elena, da Brescia

Risposta ADUC
la legge non specifica precisi termini di restituzione da riparazione, parla solo di termine "congruo". Questo non vuol dire che non possa essere contestata un'attesa che al consumatore porta del disagio.
Le consigliamo di contestare, tramite raccomandata A/R da inviare al centro di assistenza, il disagio che l'eccessiva attesa sta portando, dettando un termine di 15gg (tipo ultimatum) entro cui provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Due osservazioni: se nelle condizioni di garanzia del produttore fosse prevista la sostituzione, potrebbe in tale lettera aggiungerne la richiesta, prima di dare il termine di 15gg.; volendo tentare un'altra strada (la garanzia di legge), consigliabile soprattutto nel caso la sostituzione NON fosse prevista, specifichi che se entro il termine la riparazione non verra' eseguita, il telefono dovra' essere restituito nello stato in cui si trova. Successivamente, col telefono in suo possesso ancora da riparare, potra' tentare di risolvere utilizzando la garanzia di legge (d.lgs.24/2002).
Questa garanzia e' ALTERNATIVA e spesso integrativa di quella del produttore, che viceversa NON e' disciplinata per legge ma liberamente gestita dal produttore stesso, con una durata minima di sei mesi. La legge stabilisce quanto segue:
- la controparte a cui va contestata la presenza di un vizio di produzione e' il VENDITORE (ecco perche' devono concludersi i suoi rapporti con il produttore);
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume (e questo e' il suo caso);
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione, entrambe gratuite. Nel suo caso, facendo riferimento al tentativo di riparazione rivelatosi impossibile o comunque causa di disagio per lei, richieda la sostituzione, specificando che se anche questa si rivelasse impossibile, non risolutiva o causa di disagio (lunga attesa), il conratto si risolvera' con la conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace. Stessa cosa andra' fatta nel caso in cui, come ipotizzavamo all'inizio, potesse essere richiesta la sostituzione al produttore e fossero trascorsi i 15gg dati senza averla ottenuta.
Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
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