Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 settembre 2000
Domanda 13 settembre 2000
Recentemente sono stato multato per eccesso di velocità, andavo a 109 km/h anziché 70. Lo strumento utilizzato per contestare la velocità da me sostenuta è l'ormai famoso telelaser LTI 20-20. Vorrei sapere se anche in base alle precedenti richieste di consigli a voi inoltrate (27-Mar-00) tale apparecchio è risultato idoneo a misurare la velocità degli autoveicoli. Naturalmente non mi sarei rivolto alla vs. rubrica se non fossi certo del fatto che nel momento in cui è stata misurata la velocità della mia macchina, io non andavo alla velocità contestatami.

Risposta ADUC
é sicuramente possibile contestare la legittimità di un rilievo effettuato in tal modo. Non vi sono ovviamente certezze di un esito positivo, ma ci sono gli estremi per contestare. In particolare, é contestabile il fatto che il rilievo possa avvenire solo con l'ausilio dell'intervento degli agenti addetti, venendo a mancare così la scientificità nel rilievo. Sarà il giudice, poi, a valutare se tale soggettività d'intervento soddisfi o meno le esigenze di obiettività tecnica suggerite e indicate dal regolamento del Codice stradale. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso é però nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione é stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che é possibile citare, é sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilità (non precedentemente voluta ma forzosa). E così come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non é garantito: si presume però che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), é reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operatività dell'Ufficio del giudice di pace cui si é presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrerà domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovrà tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigetterà, e a quel punto potrà -entro 30 gg dalla notifica- potrà fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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