Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 settembre 2000
Ho ricevuto questo, posso fare qualcosa?
Anno 2000 giorno 17 mese di Maggio ore 12,00 negli uffici di questa Polizia Municipale i sottoscritti operatori LIBRALE Cosimo e M.llo LAMARINA D'AMICO Anania a seguito dell'accertamento effettuato alle ore 18,25 del giorno 16/05/2000 sulla Strada Statale n.7 (Brindisi-Taranto) in prossimità della strada vicinale C. da Tanusci, di questo Comune, dalla pattuglia composta dagli agenti suindicati a mezzo apparecchio AUTOVELOX 104-C/2, regolarmente omologato (omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici n.2483 del 10/11/1993), di cui gli operatori avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalità ed al successivo sviluppo della pellicola fotografica procedono alla contestazione della violazione di cui all'art. 142 comma 7 del C.D.S., a carico del conducente del veicolo suindicato
VEICOLO
Tipo di Veicolo PEUGEOT Targa ... a p.c.
DI PROPRIETÀ del SIG.
Miei dati personali con relativo indirizzo
VIOLAZIONI
in quanto circolava, considerata la tolleranza prevista dalla legge ad una velocità di Km/H 68, eccedendo di Km/H 8 il limite massimo di velocità stabilito in Km/H 60 per il tratto di strada interessato (Velocità rilevata Km/H 73)
Non è stato possibile procedere alla contestazione immediata in quanto la violazione è emersa dalla lettura del display dell'apparecchio quando il veicolo aveva già superato il posto di accertamento e non era più possibile fermarlo in tempo utile a nei modi regolamentari senza determinare situazioni di pericolo per la circolazione {art. 384 lett. E)del regolamento}. L'attuale configurazione dell'apparecchio elettronico consente la completezza dell'accertamento solo dopo lo sviluppo della fotografia.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di £.60.600 più 12.600 quali spese di accertamento e notificazione (Totale £.73.200) presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune suintestato, o a mezzo di c.c.p. 12845723 intestato all'ufficio Polizia Municipale Latiano.
La documentazione fotografica è depositata agli atti del Comando presso il quale l'interessato potrà prendere visione.
É ammessa opposizione entro 30 gg. alla Autorità Giudiziaria competente.
Entro 60 giorni il trasgressore può proporre ricorso. Esso deve essere indirizzato al Prefetto di questa Provincia, e presentato all'Ufficio di polizia Municipale del Comune suintestato. Qualora entro predetto termine non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma di £. 133.800 {comprese £.12.600 (notifica più spese di accertamento)} pari alla metà del massimo della sanzione edittale. Entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire al Prefetto di questa provincia, con le stesse modalità sopraindicate, scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.
SANZIONI ACCESSORIE No
C'è poi la pagina di dietro in bianco con le seguenti voci
ANNOTAZIONE (art.216 C.d.S.)
Tutti i campi in bianco
INVITO AD ESIBIRE DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E/O DI GUIDA AD UN UFFICIO DI POLIZIA
Tutti i campi in bianco
DIFFIDA
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RELATA DI NOTIFICA
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NOTIFICA A MEZZO POSTA
Tutti i campi in bianco
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Anno 2000 giorno 17 mese di Maggio ore 12,00 negli uffici di questa Polizia Municipale i sottoscritti operatori LIBRALE Cosimo e M.llo LAMARINA D'AMICO Anania a seguito dell'accertamento effettuato alle ore 18,25 del giorno 16/05/2000 sulla Strada Statale n.7 (Brindisi-Taranto) in prossimità della strada vicinale C. da Tanusci, di questo Comune, dalla pattuglia composta dagli agenti suindicati a mezzo apparecchio AUTOVELOX 104-C/2, regolarmente omologato (omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici n.2483 del 10/11/1993), di cui gli operatori avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalità ed al successivo sviluppo della pellicola fotografica procedono alla contestazione della violazione di cui all'art. 142 comma 7 del C.D.S., a carico del conducente del veicolo suindicato
VEICOLO
Tipo di Veicolo PEUGEOT Targa ... a p.c.
DI PROPRIETÀ del SIG.
Miei dati personali con relativo indirizzo
VIOLAZIONI
in quanto circolava, considerata la tolleranza prevista dalla legge ad una velocità di Km/H 68, eccedendo di Km/H 8 il limite massimo di velocità stabilito in Km/H 60 per il tratto di strada interessato (Velocità rilevata Km/H 73)
Non è stato possibile procedere alla contestazione immediata in quanto la violazione è emersa dalla lettura del display dell'apparecchio quando il veicolo aveva già superato il posto di accertamento e non era più possibile fermarlo in tempo utile a nei modi regolamentari senza determinare situazioni di pericolo per la circolazione {art. 384 lett. E)del regolamento}. L'attuale configurazione dell'apparecchio elettronico consente la completezza dell'accertamento solo dopo lo sviluppo della fotografia.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di £.60.600 più 12.600 quali spese di accertamento e notificazione (Totale £.73.200) presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune suintestato, o a mezzo di c.c.p. 12845723 intestato all'ufficio Polizia Municipale Latiano.
La documentazione fotografica è depositata agli atti del Comando presso il quale l'interessato potrà prendere visione.
É ammessa opposizione entro 30 gg. alla Autorità Giudiziaria competente.
Entro 60 giorni il trasgressore può proporre ricorso. Esso deve essere indirizzato al Prefetto di questa Provincia, e presentato all'Ufficio di polizia Municipale del Comune suintestato. Qualora entro predetto termine non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma di £. 133.800 {comprese £.12.600 (notifica più spese di accertamento)} pari alla metà del massimo della sanzione edittale. Entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire al Prefetto di questa provincia, con le stesse modalità sopraindicate, scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.
SANZIONI ACCESSORIE No
C'è poi la pagina di dietro in bianco con le seguenti voci
ANNOTAZIONE (art.216 C.d.S.)
Tutti i campi in bianco
INVITO AD ESIBIRE DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E/O DI GUIDA AD UN UFFICIO DI POLIZIA
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DIFFIDA
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RELATA DI NOTIFICA
Tutti i campi in bianco
NOTIFICA A MEZZO POSTA
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Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Risposta ADUC
la motivazione da loro addotta per il mancato fermo é contestabile. Naturalmente, decide il giudice che specificamente valuta il caso, ma resta l'indirizzo della Cassazione di contestare tali giustificazioni, in assenza di fermo immediato.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso é però nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione é stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che é possibile citare, é sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilità (non precedentemente voluta ma forzosa). E così come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non é garantito: si presume però che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), é reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operatività dell'Ufficio del giudice di pace cui si é presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrerà domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovrà tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigetterà, e a quel punto potrà -entro 30 gg dalla notifica- potrà fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso é però nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione é stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che é possibile citare, é sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilità (non precedentemente voluta ma forzosa). E così come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non é garantito: si presume però che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), é reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operatività dell'Ufficio del giudice di pace cui si é presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrerà domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovrà tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigetterà, e a quel punto potrà -entro 30 gg dalla notifica- potrà fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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