Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 luglio 2004
Domanda 16 luglio 2004
Ho acquistato il 27.11.2002 un cordless marca "hi tel" presso un negozio Trony in provincia di Napoli, al momento dell' acquisto l'addetto mi garanti' che la durata della garanzia al telefono cordless era di 24 mesi come da normativa vigente.... dopo circa 18 mesi il telefono comincia a funzionare male, poi a non funzionare piu'. Contatto l'hi tel (HI TEL VIA TOLARA DI SOTTO 51A -40064 OZZANO DELL'EMILIA-BO tel xxx) il giorno 12.07.2004 ma rispondono che per loro la garanzia vale 12 mesi, e che la applicano per 24 mesi solo per difetti di "conformita'" - allora mi reco al negozio Trony, ma anche qui ricevo un'alzata di spalle, mi dicono che loro sono solo rivenditori e non responsabili delle condizioni di garanzia. Ovviamente non ho il tempo ne' la voglia di intraprendere un'azione di risarcimento, ma ritengo utile segnalare questo sopruso e inganno che si perpetua ai danni del consumatore.
Cordiali saluti.
Domenico, da Napoli

Risposta ADUC
prendiamo atto della sua segnalazione, che va ad aggiungersi alle numerosissime sull'argomento, tutte indice di profonda confusione -alimentata anche dai negozianti stessi- sull'argomento. Il fatto e' che le garanzie sono due. Una e' quella specifica del produttore, utilizzabile da consumatori e non in base alle disposizioni decise liberamente dal produttore stesso. La legge in questo caso fissa solo la durata minima in sei mesi. L'altra e' quella introdotta dal d.lgs.24/2002, in ottemperanza ad una direttiva Ue, e copre per DUE anni tutti i vizi di produzione riscontrabili sui beni di consumo. Puo' essere utilizzata solo dai soggetti che abbiamo acquistato in qualita' di consumatori, non quindi agendo ai fini professionali (in parole povere non per gli acquisti fatti con partita IVA). Nel suo caso potra' utilizzare solo questa garanzia, se effettivamente quella del produttore risulta scaduta (le consigliamo comunque di verificare). E' molto probabile che debba agire in giudizio, se il venditore (che risponde della garanzia di legge) non dovesse ottemperare a quanto lei richiede. Il vizio di produzione andrebbe dimostrato, a meno che, come sembra nel suo caso, il venditore non lo riconosca di sua iniziativa. La legge le permette di chiedere una riparazione od una sostituzione, entrambe gratuite. Nel caso ambedue (soprattutto la sostituzione) si rivelassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivo disagio per lei, la legge prevede che il contratto si risolva, con conseguente restituzione di quanto pagato. In caso di difficolta' a raggiungere un accordo verbale consigliamo l'invio di una raccomandata A/R con la contestazione del vizio e la richiesta, dettando un termine di 15gg per ottemperare, minacciando in difetto di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo anche in tal modo, la questione andrebbe presentata all'ufficio del giudice di pace, tentando inizialmente una conciliazione.
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