Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 luglio 2004
Buongiorno, Un paio di settimane fa ho acquistato un ombrellone in un magazzino Bennet. Solo sabato ho aperto la confezione e per il mio disappunto presenta un evidente difetto. Nel frattempo non trovo piu' lo scontrino dell'acquisto. Esiste comunque la possibilita' di reso? Come posso comportarmi per evitare penose discussioni con il negozio?
Grazie per la risposta.
Monique, da Milano
Grazie per la risposta.
Monique, da Milano
Risposta ADUC
la possibilita' di contestare il difetto c'e' per legge, il problema sta tutto nel non poter dimostrare l'acquisto in mancanza di scontrino. Se ha pagato con bancomat o carta di credito la relativa ricevuta potrebbe risultare utile, altrimenti dovrebbe per forza farsi rilasciare una dichiarazione di vendita da parte del negoziante. Per quanto riguarda il difetto, puo' contestarlo al venditore. Sui beni di consumo acquistati da soggetti consumatori ci sono infatti due anni di garanzia di legge (d.lgs.24/2002) a copertura dei vizi di produzione e di conformita', a cui deve rispondere il VENDITORE. Questa stabilisce quanto segue:
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume (come nel suo caso);
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace.
Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
clicca qui
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume (come nel suo caso);
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace.
Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
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